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Concorsi a premi di “minimo valore” – aggiornamento ottobre 2017

23 Novembre 2017

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Ridefinizione del “minimo valore” dopo l’aggiornamento delle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico di Ottobre 2017

Come ho già ampiamente trattato in un precedente post, esistono alcune tipologie di manifestazioni a premio che sono escluse da qualsiasi adempimento ed obbligo normativo. Si tratta di casi molto particolari elencati nell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il caso più interessante (per le aziende promotrici) è quello dei cosiddetti “premi di minimo valore”:

Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

Con l’aggiornamento delle FAQ pubblicate nel marzo 2017, il MiSE aveva innalzato l’importo del “minimo valore” che consente l’esenzione dagli adempimenti necessari per realizzare un Concorso a premi, da 1 € a 25,82 €.

Questo aggiornamento è molto importante perché consente di ampliare le possibilità di organizzare concorsi a premi legali senza dover attivare tutta la complessa procedura burocratica prevista dalla normativa.

Con l’aggiornamento delle FAQ dello scorso ottobre 2017, il MiSE è intervenuto per specificare il valore di 25,82 € va considerato al lordo di IVA. Di seguito la trascrizione integrale della FAQ in argomento.

N. 10) D. Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio ?

R. – La lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si riferisce alle manifestazioni a premio che conferiscono come premi piccoli omaggi ai consumatori, sempre che essi non siano assegnati a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non siano legati ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.
Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo, si ritiene possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n.1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Infatti, con parere pervenuto al Ministero prot. 0089655 del 10 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”.

Conseguentemente, in linea generale può affermarsi, alla luce del parere fornito dall’Amministrazione competente in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, che iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

In assenza di specificazioni, si ritiene applicabile l’interpretazione più restrittiva che considera il valore dei premi posti in palio al lordo dell’IVA così come l’applicabilità dell’ipotesi di esclusione solo nel caso in cui tutti i premi siano di valore non superiore ad euro 25,82.

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Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.

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