Concorsi premio tramite social network - Max Marketing

Concorsi a premio tramite social media – aggiornamento febbraio 2020

19 Febbraio 2020

Indice dei Contenuti

Qualche giorno fa (13 febbraio 2020) il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato un aggiornamento delle FAQ relative alle Manifestazioni a Premio, nelle quali è intervenuto aggiornando nuovamente le proprie indicazioni relative ai concorsi a premi tramite social media.

Nella Domanda/risposta seguente, riportiamo le indicazioni del Ministero in merito alle regole che il promotore deve seguire in caso di concorsi a premio su social network.

N. 7) D. – Qualora un’impresa intenda utilizzare un social network con server allocato all’estero quali regole deve seguire?

Risposta:

Nel caso in cui, per partecipare ad un concorso a premio, l’unico canale di partecipazione sia il social network (con server estero) questi deve essere associato e per il Ministero non hanno valore le dichiarazioni di esonero di responsabilità del social riportate sulle loro pagine.

Tuttavia, se la partecipazione avviene esclusivamente tramite uno o più social, l’associazione non è richiesta purché il concorso sia limitato a coloro che risultino iscritti al social (utilizzato per il concorso) prima della data di inizio del concorso. E’ evidente, in tal caso, che il soggetto promotore o suo delegato debbano verificare che l’iscrizione prima della data di inizio del concorso risponda al vero, sicché si suggerisce di scrivere nel regolamento che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verrà escluso.

Qualora pervengano segnalazioni circa il fatto che un partecipante, in realtà, si sia iscritto dopo la data di inizio, ne risponderà direttamente l’impresa non avendo garantito la pari opportunità per tutti i partecipanti, ciò che darà luogo ad un’ipotesi di manifestazione vietata, specificamente sanzionata.

Si evidenzia che in presenza di più canali di partecipazione, di cui almeno uno non social (compresi i servizi di comunicazione postale/o telefonica) non è necessaria l’associazione del social.

Se poi in una fase della meccanica si favorisce la partecipazione tramite il social network rispetto ad altri canali di partecipazione, in tal caso il social network va associato. Per Facebook, nel caso in cui la meccanica consentisse la partecipazione/registrazione solo attraverso Facebook connect (quindi senza opzione aggiuntiva mail e password), sarà necessario che il partecipante sia iscritto a Facebook prima della data di inizio del concorso e che i dati personali estratti dall’archivio di Facebook siano in automatico registrati su server allocato in Italia.

In ossequio al principio della territorialità sancito dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001 ma – allo stesso tempo – al fine di non pregiudicare l’attività promozionale delle imprese, la divisione consente alle stesse, in caso di piattaforma cloud o comunque di server allocato all’estero, di utilizzare anche applicazioni di terzi soggetti, quali ad esempio la funzione “Mi piace”, così come l’archiviazione dei dati di partecipazione al concorso e degli eventuali contenuti caricati dagli utenti (foto, elaborati, video, etc.) purché per tali azioni sia previsto l’utilizzo di sistemi mirroring o analoghi. A tal fine, nel regolamento del concorso il soggetto promotore specificherà espressamente la propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di contestazioni, non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile. Conseguentemente il promotore dovrà presentare – tra i documenti che vengono trasmessi al Ministero – una perizia che contenga i seguenti elementi:

  • generalità dell’esperto;
  • generalità del committente;
  • descrizione sommaria delle specificità del concorso quali denominazione, durata, estensione territoriale, principi generali della meccanica di svolgimento;
  • il luogo in cui è residente il sistema utilizzato (software, etc.), con particolare riguardo alle esigenze di territorialità richieste dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001;
  • le eventuali “ordinarie spese di partecipazione” di cui all’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 430/2001;
  • dichiarazione di essere o meno lo sviluppatore/produttore del sistema;
  • descrizione generale del sistema;
  • descrizione particolareggiata dei suoi elementi;
  • metodi di intervento adottati nell’effettuazione delle prove;
  • analisi dei problemi riscontrati;
  • ipotesi su eventuali genesi delle situazioni critiche;
  • eventuali conseguenze accadute o prevedibili;
  • eventuali soluzioni proposte;
  • giudizio finale sul sistema nel suo complesso con particolare riguardo alle dichiarazioni di sicurezza e non manomettibilità richieste dal d.P.R. n. 430/2001 e dalla circolare n. 1/AMTC del 2002, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dall’art. 8, comma 1, lett. a) del citato decreto.

–> Se vuoi approfondire il tema e sapere come scrivere la perizia tecnica del software, ti lascio il link al mio articolo “La perizia tecnica del software nei concorsi a premio”.

Invece, le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori/assegnazioni premi attraverso un software devono necessariamente avvenire su server allocato in Italia. In via esemplificativa deve essere allocato in territorio nazionale il software che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione tra cui i sistemi di istant win, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e sistemi di rush&win.

Si richiamano le linee guida fornite dal Garante per la privacy in data 19 marzo 2015 circa il trattamento di dati personali per profilazione on line che ricorda l’obbligo per le società dell’informazione (rif. decreto legislativo n. 70/2003 e ss.mm.ii.) e pertanto per le imprese promotrici di richiedere, ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, espresso consenso:

  • 1° alla profilazione dei dati personali (cioè analisi ed elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti, al fine di suddividere gli interessati in “profili”, ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche più specifici, con l’obiettivo di pervenire all’identificazione inequivocabile del singolo utente ovvero del terminale e per il suo tramite, anche del profilo, appunto, di uno o più utilizzatori di quel dispositivo);
  • 2° al trattamento dei dati per le finalità esclusivamente di partecipazione alla manifestazione a premio. I due consensi devono comunque essere sempre espressi per ogni manifestazione a premio organizzata da una stessa impresa che si avvalga di un social network.

Ovviamente, relativamente al 1° consenso l’utente dovrà essere reso pienamente edotto della modalità di conferma delle manifestazioni di volontà già espresse, in qualità di utente non autenticato, in precedenti manifestazioni a premio. Tale regola si applica comunque a tutti i concorsi che utilizzano piattaforme informatiche. In caso di partecipazione attraverso Facebook connect l’impresa deve specificare nel regolamento che la partecipazione sarà sottoposta al doppio consenso da parte del consumatore – uno relativo alla profilazione e l’altro al rilascio del consenso privacy.

Download FAQ MiSE 13 febbraio 2020

Attenzione quindi: se state progettando un concorso a premio su Facebook o su Instagram, assicuratevi di avere compreso bene tutte le indicazioni qui fornite. Per qualsiasi necessità, noi di Max Marketing possiamo aiutarvi.

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.