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Concorsi a premio
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Domande e risposte sui concorsi a premio

Il soggetto delegato – Max Marketing

Chi è il soggetto delegato?

Il soggetto delegato è un agenzia di promozione (come Max Marketing) alla quale poter delegare la gestione di una manifestazione a premi e presso la quale poter domiciliare pratiche e documenti. Il soggetto delegato può anche prestare la cauzione. Non esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicità delegabili.

Come si riconosce un’agenzia qualificata da una improvvisata?

Secondo noi, i parametri per valutare un’agenzia qualificata sono 5:

  • la conoscenza della norma sulle manifestazioni a premio
  • la conoscenza del Codice sulla Privacy (quasi tutte le manifestazioni implicano la raccolta di dati personali)
  • la conoscenza della disciplina fiscale
  • le referenze
  • l’ampiezza e la qualità dei servizi

*Fate molta attenzione nella scelta dell’agenzia: un pessimo consulente può portarvi a perdere la cauzione ed a subire pesanti sanzioni!
**Fare attenzione anche a chi ha copiato i contenuti del nostro sito: non sono agenzie serie né qualificate

Sono proprietario di un negozio di abbigliamento: potete assistere anche noi o lavorate solo per grandi aziende? Quanto costano i vostri servizi?

Lavoriamo in tutta Italia per grandi aziende ma anche per piccole realtà come gli esercizi commerciali. Normalmente svolgiamo in outsourcing tutti i servizi di gestione operativa e spedizione dei premi dal nostro magazzino. Il costo dei nostri servizi varia a seconda della complessità e di quali e quanti servizi vengono attivati: normalmente un negozio ha bisogno di poco e di conseguenza anche le tariffe saranno molto contenute.

Come posso chiedere un preventivo alla vostra agenzia?

Il preventivo è sempre gratuito. Per richiederlo potete cliccare sul pulsante in alto a destra “PREVENTIVO GRATUITO” specificando quante più informazioni possibili riguardo alla vostra promozione a premi. Se abbiamo bisogno di qualche chiarimento vi contattiamo e poi vi inviamo la proposta via e-mail.

 

Informazioni generali

Possiamo indire un concorso per i nostri agenti e rivenditori?

I destinatari delle manifestazioni a premio possono essere non solo i consumatori, ma anche rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel contratto di compravendita. In questi casi i premi possono essere previsti anche in relazione alle vendite effettuate.
Attenzione però: ogni premio erogato, anche quelli rivolti agli intermediari, è soggetto ad un trattamento fiscale specifico.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’Autorizzazione Ministeriale?

Con la riforma operata dal D.P.R. n. 430/2001 si è passati ad un sistema liberalizzato che ha abolito l’Autorizzazione Ministeriale. Con il sistema attuale, per i concorsi a premio occorre fare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, secondo un modello predisposto dal Ministero stesso, al quale vanno allegati il regolamento e la documentazione comprovante la predisposizione della cauzione.

* Niente panico! A queste pratiche ci pensa Max Marketing!

Le imprese straniere possono indire concorsi a premio in Italia?

Si. È consentito indire concorsi a premio anche a imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia attraverso un rappresentante fiscale. È il caso tipico degli enti di promozione turistica di paesi stranieri.

* Max Marketing opera anche come rappresentante fiscale.

Quando si configura l’associazione di imprese nelle manifestazioni a premio?

L’associazione si configura quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in base all’oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale. Pertanto, quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene commerciali e non in altri ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali si configura il caso dell’associazione.
Allo stesso modo ricorre la fattispecie quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale.
Configurandosi l’associazione, tutti i soggetti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.

Qual è la durata massima dei concorsi a premi?

1 anno. Nel periodo di durata del concorso a premi sono comprese anche le fasi relative all'individuazione dei vincitori.

 

Cauzione

Come si presta la cauzione?

La cauzione va prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e si intende svincolata dopo 12 mesi dal termine della manifestazione o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della Camera di Commercio. La cauzione può essere prestata in tre diverse modalità:

  • mediante deposito in denaro o titoli presso la Tesoreria provinciale dello Stato
  • mediante fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore
  • mediante polizza fideiussoria in bollo con autentica della firma del fideiussore

* Ce ne occupiamo noi: in meno di 7 giorni avrete la polizza fideiussoria autenticata dal notaio direttamente sulla vostra scrivania.

A quanto ammonta la cauzione da prestare per i concorsi a premi?

Per i concorsi la cauzione è pari al 100% del valore dei premi promessi. Il promotore è obbligato a prestare cauzione anche se i beni promessi in premio:

  • sono prodotti in proprio
  • sono già stati acquistati o detenuti per altro motivo

Qual è il valore del premio da considerare nel calcolo della cauzione dovuta?

Nel regolamento della manifestazione, così come disposto dall’art. 11 del DPR 430/2001, va segnalato il “valore indicativo del premio” individuato nel “valore orientativo o prevalente di mercato”-

Pertanto, il valore da assumere quale imponibile della cauzione NON è il valore di costo, bensì il valore indicativo di mercato al lordo di ogni altro onere ed al netto dell’onere fiscale.

* Niente paura: ci occupiamo noi dei calcoli e vi diamo tutte le indicazioni necessarie

 

Regolamento

E' ancora obbligatorio il "piano tecnico"?

La nuova norma sulla manifestazioni a premio ha mandato in pensione il vecchio “piano tecnico”, sostituendolo con il Regolamento. Per i concorsi a premio il regolamento va inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in allegato alla comunicazione di avvio.

Quali sono gli elementi che deve contenere il Regolamento?

Deve contenere l'indicazione del soggetto promotore, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine di consegna, nonché delle organizzazioni non lucrative alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati nei concorsi.

Come va messo a disposizione dei destinatari?

Il regolamento va reso accessibile e consultabile, senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell’iniziativa, non solo nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione, ma anche attraverso i media o con materiale promozionale, folder, depliant, ecc.
Il regolamento posto a disposizione dei destinatari deve corrispondere fedelmente a quello inviato al Ministero (per i concorsi) e/o conservato presso il promotore (per le operazioni a premio).

Nel regolamento di una manifestazione a premio si deve specificare il valore indicativo dei singoli premi messi in palio: per valore si intende il loro prezzo d’acquisto o il valore di mercato (cioè il prezzo) che gli si potrebbe attribuire?

Per valore indicativo del premio, così come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, deve intendersi il valore orientativo o prevalente di mercato, e non il prezzo d’acquisto.

Siamo una società promotrice di un concorso di abilità a premi, subordinato all'acquisto di nostri prodotti, che prevede l'invio di un elaborato da sottoporre all'esame di una apposita giuria. Quale sistema può essere ritenuto ottimale a garanzia dell'anonimato dei concorrenti?

Avvalendosi della consolidata prassi amministrativa, si ritiene che, al fine di garantire, con la maggiore probabilità di riuscita, l'anonimato nelle operazioni di valutazione di elaborati prodotti da destinatari di concorsi di abilità, il sistema più corretto sia quello della doppia busta, in uso anche nei pubblici concorsi. In particolare, il concorrente, predisposto l'elaborato in forma anonima e senza segno alcuno, lo imbusta in un plico, entro cui inserisce una busta piccola contenente un cartoncino recante le sue generalità. Prima di procedere alla valutazione dell'elaborato, si provvederà alla separazione della busta piccola dalla grande, apponendo su ambedue l'identica numerazione. Effettuata la valutazione, si abbinerà l'elaborato al nominativo rinvenibile nella busta piccola, che dovrà, pertanto,rimaner chiusa fino a quel momento (individuazione del vincitore).

 

Individuazione dei vincitori

Quali procedure occorre osservare nell’individuazione dei vincitori di un concorso?

L’individuazione dei vincitori del concorso a premi deve essere effettuata alla presenza di un notaio o del “responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica” competente per territorio e individuato presso ogni Camera di Commercio ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 112/98 (uno o l'altro a scelta dell'impresa promotrice).
Il notaio o il funzionario verificano la regolarità del procedimento e redigono apposito verbale secondo una schema predisposto dal Ministero.

* Ce ne occupiamo noi, presso la nostra sede: nessun disturbo per voi!

Come deve interpretarsi la disposizione contenuta all’art. 9 c. 1 del DPR 430/2001?

La disposizione recata dall’art. 9,c. 1 del DPR 430/2001 “nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata.... alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica … “ riveste il carattere della generalità per cui essa è applicabile a tutti i casi in cui, predeterminato il momento dell’individuazione del vincitore, si proceda all’assegnazione dei premi con qualsiasi mezzo (manuale, meccanico, elettronico, con sistemi di telefonia, con software, con modelli matematici, ecc..) o valutazione di terzi per cui inderogabile appare la presenza del funzionario o del notaio anche se agli stessi potrebbe, in quest’ultimo caso, non essere attribuito il diritto di voto.
Consegue che la deroga alla disposizione potrà consentirsi solo in presenza di modalità per le quali il premio viene assegnato all’atto della partecipazione attraverso sistemi diversi (sistema instant win, del rinvenimento immediato del premio del tipo “cancella e vinci”, tramite rete web, ecc.) che, per loro stessa natura e, relativamente ai tempi e modi di effettuazione, ne escludono, tout court, la presenza.

In caso di estrazioni tramite software come ci si dovrà comportare?

Nell’ipotesi in cui il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche l’art. 9 del DPR 430/2001 dispone, al fine di accertare il rispetto del pubblico affidamento, che venga acquisita, prima dello svolgimento del concorso, un’apposita perizia rilasciata da un esperto qualificato, a garanzia dell’affidabilità dello strumento utilizzato.

 

Modalità di svolgimento

Come ci si deve comportare nel caso in cui i tagliandi “gratta e vinci” prodotti in un concorso a premi dovessero risultare insufficienti e, quindi, non conferibili fino al termine finale previsto?

Relativamente al periodo di tempo ancora utile potranno essere prodotti ulteriori tagliandi vincenti e non vincenti nelle proporzioni determinate preventivamente allo svolgimento del concorso recanti premi di valore e natura analoghi (quindi aumentando il montepremi). Anche in questa occasione occorrerà procedere al preventivo mescolamento di tutti i titoli vincenti e non redigendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Siamo una società che intende promuovere la vendita dei propri prodotti realizzando un concorso telefonico con vincita immediata. Per identificare e riconoscere le confezioni vendute e, quindi, permettere al consumatore di partecipare telefonicamente, abbiamo pensato di stampare un codice gioco numerico, sempre diverso, a vista su ogni confezione. E’ corretta questa impostazione?

Il codice gioco che identifica ogni confezione deve sempre essere posizionato in modo nascosto e quindi, preferibilmente, all’interno della confezione. E’ possibile posizionare il codice all’esterno della confezione ma lo stesso deve essere “coperto” da una verniciatura removibile dal consumatore.

Intendiamo promuovere un concorso a premi con vincita immediata via SMS. Non abbiamo la possibilità di codificare singolarmente le confezioni promozionali dei prodotti e quindi pensiamo di chiedere ai consumatori partecipanti alcuni dati reperibili sullo scontrino di acquisto. Quali sono i dati, reperibili sullo scontrino, che è necessario chiedere al partecipante in questa configurazione di concorso?

Premessa la necessità di identificare in modo univoco ogni atto di acquisto e l’obbligatorietà di annullare i dati identificativi dello stesso dopo il primo utilizzo, i dati reperibili sullo scontrino richiesti al consumatore devono garantire sempre il rispetto delle regole di identificazione e annullabilità sopra esposte.
In questo senso per la partecipazione al concorso deve, quindi, essere richiesto un dato o un insieme di dati che identifichino lo scontrino utilizzato in modo univoco. Per esempio, la richiesta della data di emissione unitamente al numero di scontrino e al numero di Matricola Fiscale (MF) garantisce l’assoluta univocità di quello scontrino. Il numero di Matricola Fiscale (MF) presente su ogni scontrino può essere composto da lettere + numeri, oppure solo dai numeri. Qualora un concorso preveda la partecipazione mediante telefonata è sufficiente richiedere i soli numeri presenti dopo la sigla MF.

Siamo una società che vorrebbe realizzare un concorso a premi per i propri consumatori con vincita immediata telefonica e tramite internet. E’ possibile richiedere al partecipante il solo codice a barre EAN presente sulle confezioni quale prova di acquisto? Ovvero, è possibile richiedere il codice a barre EAN unitamente al numero di telefono del partecipante, annullando l’insieme di dati EAN + numero telefonico dopo la prima partecipazione?

Nessuna delle due ipotesi menzionate risulta idonea. Il codice a barre EAN non identifica in modo univoco il singolo atto di acquisto di un prodotto. L’associazione del codice a barre EAN al numero di telefono del partecipante è anch’essa non accettabile in quanto l’atto di acquisto deve essere identificato in quanto tale e non collegato alla persona che lo effettua.

Nell’ambito di un concorso a premi realizzato in due fasi; fase 1 con vincita immediata tipo “apri e vinci”, “telefona e vinci”, ecc. e fase 2 con estrazione finale, è possibile richiedere al consumatore, che non risulti vincente nella fase 1, di inviare una prova o più prove di acquisto ad una casella postale per partecipare all’eventuale estrazione finale -fase 2- unicamente dei premi eventualmente non assegnati nella fase precedente?

Si, è possibile a patto che venga ben specificato nel regolamento della manifestazione che l’estrazione finale è da considerarsi eventuale, in quanto si tratterebbe solo di una ri-assegnazione dei premi eventualmente non assegnati; in questo senso risulta, pertanto, libera scelta del consumatore se aderire alla seconda fase dell’iniziativa che potrebbe non assegnare alcun premio.

Siamo un’agenzia di pubblicità e stiamo ipotizzando la realizzazione di un concorso a premi con vincita immediata nel quale il consumatore risultato vincente deve chiamare un numero a tariffa agevolata (del tipo 166/199/899) per scegliere il modello del premio vinto (il premio in palio può essere scelto tra vari tipi e colori) e ricevere le informazioni su come ottenerlo. E’ possibile utilizzare un numero a tariffa agevolata per gestire l’assistenza post –vincita di un consumatore?

Al partecipante non vanno, di regola, addebitati costi che non siano quelli relativi all’acquisto del prodotto o del servizio che si vuole promozionale, (art 1,c. 5 DPR 430/2001). Appare evidente che ad un consumatore risultato vincitore nell’ambito di un concorso a premi, non deve essere richiesta alcuna ulteriore operazione con costo a suo carico per scegliere e/o ottenere il premio vinto.

 

Altre domande

Vi sono regole da osservare nella realizzazione di materiali che promuovono la manifestazione?

Il materiale promozionale o informativo deve riportare almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione e, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi in palio.
Sono consentiti messaggi pubblicitari che, a causa della particolarità del mezzo con cui vengono trasmessi, non contengono tutte le indicazioni richieste; in questo caso è obbligatorio indicare le modalità di acquisizione o di consultazione del regolamento da parte dei consumatori.
Su questo aspetto bisogna ricordare anche le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992) le quali stabiliscono che la comunicazione commerciale deve essere palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel consumatore un'idea errata sul prodotto o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. A tal proposito vale la pena di ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta censurando i profili di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari relativi ad alcune manifestazioni a premio . Le pronunce dell'Autorità hanno riguardato talune fattispecie di ingannevolezza che sostanzialmente sono riconducibili:

  • alla scarsa leggibilità sulla confezione della data di scadenza del concorso a premio;
  • alla mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei premi;
  • alla fuorviante o falsa prospettazione ai destinatari del concorso di indicazioni riferibili al conseguimento di posizioni fortunate o privilegiate rispetto agli altri partecipanti o in relazione alla vincita del premio;
  • all'omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la partecipazione alla manifestazione;
  • alla mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e della facoltà di conversione in denaro degli stessi (limitatamente all'applicazione della già citata legge 496 del 1999 per le promozioni nel settore della distribuzione dei carburanti).

La distribuzione di volantini pubblicitari contenenti un buono sconto di importo certo rientra nella disciplina manifestazioni a premio?

La distribuzione di volantini pubblicitari contenenti un buono sconto di importo certo, da consumarsi nel punto vendita interessato alla promozione entro un termine predeterminato, non essendo collegata all'acquisto di altri prodotti o servizi, non può costituire promessa di un premio, cioè un'utilità aggiuntiva all'acquisto del prodotto, ma, come è stato già precisato dal Ministero (C.M. 11 dicembre 1997, n. 311/E), costituisce una mera facilitazione all'acquisto, pertanto può essere liberamente svolta senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione. (R.M. 4 luglio 2000, n. 104/E)

Chi esegue i controlli sulle manifestazioni a premio?

Il Ministero dello Sviluppo Economico svolgerà il controllo sulle manifestazioni a campione, se disposto d'ufficio, o su segnalazione di soggetti interessati. Nel caso fossero individuate violazioni della fede pubblica, forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, turbative della concorrenza o fossero poste in essere promozioni di beni per cui è previsto il divieto della pubblicità, il Ministero comunica le proprie osservazioni e assegna un termine di 15 giorni all'azienda per presentare le proprie argomentazioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause delle violazioni. Non ritenendo valide le argomentazioni, il Ministero potrà disporre entro 60 giorni la cessazione dell'iniziativa.