Semplificazione operazioni a premi, max marketing

Nuova semplificazione nelle Operazioni a premi

22 Settembre 2014

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operazioni a premio escluseIn sede di conversione del “Decreto Competitività 2014” (*) il Parlamento ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 430/2001 “Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio”.

Con tale modifica, valida dal 21 agosto 2014, è stata aggiunta una nuova fattispecie di manifestazione esclusa: risultano ora escluse dal novero dei concorsi e operazioni a premio anche le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

Si tratta di una novità interessante e molto pratica che risponde alle esigenze sia delle grandi insegne che dei piccoli commercianti, che possono così attivare queste semplici promozioni senza dover affrontare il gigante della burocrazia. Nei recenti anni di crisi economica, infatti, i premi in natura hanno perso di attrattività a favore di sconti spendibili sulla spesa.

Quali sono le altre manifestazioni escluse?

Prendiamo spunto da questa novità per riepilogare tutte le tipologie di manifestazioni escluse dall’art. 6 del Regolamento, una serie di iniziative premiali che “non si considerano concorsi e operazioni a premio”, cioè che sono escluse da tutti gli adempimenti richiesti per le Manifestazioni a Premio).

operazioni a premio esclusea) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
Questa esclusione è molto chiara. Rientrano nelle esclusioni anche le manifestazioni sportive in genere, purché non vengano promessi premi agli spettatori per aumentare l’affluenza nei luoghi ove esse vengano svolte. 

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza; (*)
Si tratta delle iniziative pubblicitarie poste in essere da emittenti radiotelevisive riconducibili al “gioco-spettacolo”; sono escluse quando l’assegnazione dei premi promessi sia limitata ai soli spettatori presenti nello studio ove essa ha svolgimento la trasmissione (o nel caso delle radio intervengano da casa) ma ad una condizione imprescindibile: la manifestazione non deve avere come fine specifico la promozione di prodotti o servizi di imprese diverse dall’emittente. 

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
Analizziamo in dettaglio questo comma.

  • Sconto offerto su beni dello stesso genere: qualora il prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno sarà soddisfatta la condizione e l’iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma. A proposito dell’accezione “stesso genere” rinvenibile nel comma in esame, sembra opportuno far riferimento al concetto di “genus” elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che ricomprende in questa “categoria generale” i beni tra loro fungibili. Costituiscono, pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro.
  • Sconto offerto su beni di genere diverso da quello acquistato: l’iniziativa è esclusa solo non sia svolta per facilitare la vendita di quest’ultimo. In altre parole, perché lo sconto non costituisca premio è necessario che a ricevere un beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quello a prezzo scontato.operazioni a premio escluse
  • Quantità aggiuntiva di prodotto dello stesso genere: è il tipico esempio del “compri 3, paghi due”, tanto in voga negli anni ’80 e ’90 e del “Compra 2 prodotti, il 3° lo paghi 1€” più attuale. La quantità di prodotto aggiunto deve considerarsi tale solo se è simile nel “genus” al prodotto in vendita anche se esso può presentare differenziazioni minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico. 

c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta; (*)

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
Condizione necessaria e sufficiente perché, qualora il premio offerto sia di minimo valore, la promozione non venga a configurarsi come manifestazione a premio è che esso non sia conferito a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.

La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata all’acquisto di determinati prodotti è pertanto un’attività promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento.

Quanto alla nozione di valore minimo ed al suo ambito applicativo va ricordato che ha costituito un riferimento l’esemplificazione contenuta nell’art.107 del regolamento sui servizi del
lotto approvato con R.D.L. 25 luglio 1940, n.1077 nella parte in cui esso assimila detto valore a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari. Attualmente, data l’evoluzione del mercato e dei consumi, non si può non prendere in considerazione un criterio interpretativo più ampio ed elastico, facendo riferimento anche a tutta una serie di piccoli gadget che, in genere, sono offerti come omaggi ai consumatori ed il cui valore
commerciale sia effettivamente modesto e comunque tale da considerare realmente un gadget il premio rispetto al valore del prodotto o del servizio offerto. 

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
L’augurio è che questa spinta alla semplificazione non sia solo il frutto di una pressione lobbystica, ma che il Parlamento si affretti a semplificare tutta la normativa in particolare abolendo la cauzione.

(*)art. 22 bis, c. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 come modificato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116

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Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.

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