Manifestazioni a premi escluse: concorsi radiotelevisivi quiz tv

Le manifestazioni a premio escluse (2): i concorsi radiofonici e televisivi

23 Giugno 2018

Indice dei Contenuti

Le Manifestazioni escluse: i concorsi indetti da Emittenti Radiotelevisisve

Le Manifestazioni Escluse sono le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento, non si considerano concorsi né operazioni a premio. Sono elencate nell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

Al verificarsi di tali casistiche, NON è necessario espletare adempimenti amministrativi (e fiscali) previsti per i normali operazioni e concorsi a premi.

In questo articolo esaminiamo il secondo caso di esclusione, quello riguardante le emittenti radiotelevisive (se vuoi esaminare il primo caso di esclusione, quello relativo ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche clicca qui).

Le Manifestazioni a premio escluse: la norma

La normativa vigente stabilisce che

Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza>>

(Art. 6 comma 1, lettera b) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 , integrato dall’art. 7, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Gli elementi caratterizzanti

Si tratta dei giochi di bravura, di abilità o di fortuna realizzati da emittenti radiotelevisive per intrattenere e fidelizzare il proprio pubblico, per aumentare la propria audience.

L’esame della norma e delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con le FAQ del marzo 2017 consentono di rilevare alcuni elementi la cui sussistenza è obbligatoria affinché questi giochi possano godere dell’esclusione degli obblighi previsti dalle manifestazioni a premio:

  1. l’iniziativa NON deve promuovere prodotti o servizi di altre imprese
  2. ci deve essere una funzione “spettacolare”
  3. lo spettatore deve partecipare al gioco in trasmissione
  4. per le emittenti TV, l’iniziativa deve essere rivolta agli spettatori presenti esclusivamente nei luoghi in cui si svolge
  5. per le emittenti radiofoniche l’iniziativa può essere rivolta oltre agli spettatori presenti nei luoghi in cui si svolge anche nei confronti di ascoltatori che intervengono a distanza (per esempio telefonicamente)
  6. per le emittenti radiofoniche, la trasmissione deve essere in diretta

Non rientrano nell’ipotesi di esclusione dagli adempimenti le seguenti iniziative premiali realizzate da emittenti TV

  1. iniziative riservate agli spettatori presenti nel luogo, ma preselezionati (con o senza il pagamento in loro favore di una somma in denaro)
  2. iniziative rivolte agli spettatori da casa, in collegamento telefonico, in diretta o in differita

Le Manifestazioni escluse: i concorsi indetti da Emittenti Radiotelevisisve

Casi particolari

Nelle FAQ dello scorso Marzo 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affrontato il caso di un’iniziativa premiale indetta da un’emittente radiofonica che consiste nell’invitare gli ascoltatori ad inviare, tramite Internet o sms, una foto/video con la promessa di premi alle migliori foto/video selezionate dai conduttori radiofonici; l’invito a partecipare è effettuato tramite spot radiofonici distribuiti nel palinsesto, senza pubblicizzare né marchi né prodotti di imprese. Il MiSE ha indicato che

  • per godere dell’esclusione, deve trattarsi di trasmissione radiofonica in diretta escludendosi pertanto quelle in differita.
  • se l’iniziativa prevede che i contributi siano trasmessi alla radio attraverso Internet o sms ma sono selezionati dai conduttori al di fuori della messa in onda, non ricorre l’ipotesi di esclusione – di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. n. 430/2001 – in quanto, pur verificandosi un collegamento a distanza, manca la partecipazione diretta del radioascoltatore a quella trasmissione.
  • l’assenza della funzione spettacolare, che invece deve caratterizzare le trasmissioni rientranti nella succitata lettera b), rende la manifestazione attaccabile sotto il profilo della tutela della fede pubblica considerato che la scelta dei contributi avviene da parte dei conduttori al di fuori della trasmissione stessa.

Relativamente alle trasmissioni televisive in cui i concorrenti sono preselezionati e ricevono somme di denaro, si è completamente al di fuori dalle manifestazioni a premio in quanto si tratta di negozio giuridico bilaterale a prestazioni corrispettive e mancano quindi i caratteri del negozio giuridico unilaterale nel quale si sostanzia la promessa al pubblico tipica di una manifestazione a premi.

Seguici nei prossimi articoli per conoscere gli altri casi di iniziative premiali che godono dell’esclusione totale dagli adempimenti previsti per le manifestazioni a premi.

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.