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Operazioni a premio
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Domande e risposte sulle operazioni a premio

Il soggetto delegato – Max Marketing

Chi è il soggetto delegato?

Il soggetto delegato è un agenzia di promozione (come Max Marketing) alla quale poter delegare la gestione di una manifestazione a premi e presso la quale poter domiciliare pratiche e documenti. Il soggetto delegato può anche prestare la cauzione. Non esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicità delegabili.

Come si riconosce un’agenzia qualificata da una improvvisata?

Secondo noi, i parametri per valutare un’agenzia qualificata sono 5:

  • la conoscenza della norma sulle manifestazioni a premio
  • la conoscenza del Codice sulla Privacy (quasi tutte le manifestazioni implicano la raccolta di dati personali)
  • la conoscenza della disciplina fiscale
  • le referenze
  • l’ampiezza e la qualità dei servizi

Star Fate molta attenzione nella scelta dell’agenzia: un pessimo consulente può portarvi a perdere la cauzione ed a subire pesanti sanzioni!
StarStarFare attenzione anche a chi ha copiato i contenuti del nostro sito: non sono agenzie serie né qualificate

Come posso chiedere un preventivo alla vostra agenzia?
Il preventivo è sempre gratuito. Per richiederlo potete cliccare sul pulsante in alto a destra “RICHIEDI PREVENTIVO GRATUITO” specificando quante più informazioni possibili riguardo alla vostra promozione a premi. Se abbiamo bisogno di qualche chiarimento vi contattiamo e poi vi inviamo la proposta via e-mail

 

Informazioni generali

Possiamo realizzare una incentivazione con catalogo premi per i nostri agenti e rivenditori?

I destinatari delle manifestazioni a premio possono essere non solo i consumatori, ma anche rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel contratto di compravendita. In questi casi i premi possono essere previsti anche in relazione alle vendite effettuate.
Attenzione però: ogni premio erogato, anche quelli rivolti agli intermediari, è soggetto ad un trattamento fiscale specifico.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’Autorizzazione Ministeriale?

Con la riforma operata dal D.P.R. n. 430/2001 si è passati ad un sistema liberalizzato che ha abolito l’Autorizzazione Ministeriale. Con il sistema attuale, per le operazioni a premio è stabilito il solo obbligo di redazione e conservazione presso la sede dell'impresa promotrice del regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre al Ministero va inviata unicamente la cauzione, laddove richiesta.

Star Niente panico! Alla stesura di queste pratiche ci pensa Max Marketing!

Predisposti gli adempimenti amministrativi, dopo quanto tempo si può iniziare un’operazione a premi?

È possibile iniziare un’operazione a premi dopo la compilazione del regolamento certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da conservare presso la ditta promotrice.

Le imprese straniere possono indire manifestazioni a premio in Italia?

Si. È consentito indire manifestazioni a premio anche a imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia attraverso un rappresentante fiscale. È il caso tipico degli enti di promozione turistica di paesi stranieri.

Sono legittime le cosiddette “operazioni a contributo”?

Le “operazioni a contributo” consistono nella possibilità di richiedere un premio pagando un contributo in denaro; in pratica, ciò che viene regalato è uno sconto sull’acquisto del prodotto o servizio. Tali promozioni sono molto in voga nella grande distribuzione e nella distribuzione di carburanti che utilizzano questa possibilità per offrire ai clienti premi più importanti di quelli che potrebbero erogare gratuitamente, proprio perché una parte del costo viene scaricata sul beneficiario. La norma consente le “operazioni a contributo” ma stabilisce che il contributo dovuto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o del servizio sostenuto dall'impresa promotrice. Nel caso il contributo richiesto fosse superiore, si concretizza una manifestazione vietata ai sensi del successivo art. 8, lett. e), cui è applicabile la sanzione di cui all’art. 124 del R.D.L. n. 1933/1938.

Qual è la durata massima delle operazioni a premio?

5 anni dall'inizio della manifestazione. Nel periodo di durata massima va compreso il termine ultimo per richiedere il premio.

 

Il regolamento

Il regolamento va compilato su modello apposito? Deve essere sottoscritto?

Il regolamento va compilato liberamente, non essendo previsto alcun particolare modello.
Poiché il regolamento della manifestazione a premi (sia essa concorso che operazione) rappresenta l'esplicitazione della promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e seguenti del Codice Civile, con la quale il soggetto promotore si obbliga nei confronti del promissario del premio, l'apposizione della sottoscrizione in calce ad esso è assolutamente necessaria al fine di veder attribuita la responsabilità personale, riferita sia all'assolvimento dell'obbligazione che degli adempimenti amministrativi previsti dal d.P.R. n. 430/2001.
Inoltre la sottoscrizione del regolamento da parte di colui che è obbligato per legge consente al Ministero di verificare la legittimazione del soggetto che ha firmato anche al fine di riscontrare che la persona che ha posto in essere gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia sia quella legittimato ad effettuare la promessa al pubblico

Perché nelle operazioni a premio occorre dare data certa al regolamento?

Nelle operazioni a premio il regolamento non deve essere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico ma deve essere conservato presso la sede del promotore. L’unico modo di ovviare ad eventuali manomissioni o sostituzione del regolamento è di dare data certa al documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, segretario comunale od altro soggetto incaricato dal sindaco).  Non sono consentite forme alternative di dimostrazione della data certa di stesura del regolamento in quanto la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, del citato d.P.R. n. 430/2001 parla espressamente di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

La cauzione

Come si presta la cauzione?

La cauzione va prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e si intende svincolata dopo 12 mesi dal termine della manifestazione. La cauzione può essere prestata in tre diverse modalità:

  • mediante deposito in denaro o titoli presso la Tesoreria provinciale dello Stato
  • mediante fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore
  • mediante polizza fideiussoria in bollo con autentica della firma del fideiussore

Star Ce ne occupiamo noi: in meno di 5 giorni avrete la polizza fideiussoria autenticata dal notaio direttamente sulla vostra scrivania.

A quanto ammonta la cauzione da prestare per le operazioni a premi?

Per le operazioni a premio la cauzione è pari al 20% del montepremi previsto, ma è esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio promozionato.
Qualora non sia possibile stabilire all’origine il valore complessivo dei premi che verrà assegnato, la cauzione dovuta va calcolata, per le operazioni a premio, nella misura del 20% dell’importo che presumibilmente si stima verrà conferito.
Il promotore è obbligato a prestare cauzione anche se i beni promessi in premio:

  • sono prodotti in proprio
  • sono già stati acquistati o detenuti per altro motivo

Per le operazioni a premio la cauzione è sempre dovuta?

Nelle operazioni a premio la cauzione non è dovuta solo quando il premio viene conferito contestualmente all’acquisto del bene (anche nell’ipotesi di sconto). Quindi quando

  • i premi sono contenuti nel prodotto oppure allegati al prodotto (baded pack, termoretratti o cartonati);
  • i premi sono consegnati al momento dell’acquisto del prodotto promozionato.

Qual è il valore del premio da considerare nel calcolo della cauzione dovuta?

Nel regolamento della manifestazione, così come disposto dall’art. 11 del DPR 430/2001, va segnalato il “valore indicativo del premio” individuato nel “valore orientativo o prevalente di mercato”. Pertanto, il valore da assumere quale imponibile della cauzione NON è il valore di costo, bensì il valore indicativo di mercato al lordo di ogni altro onere ed al netto dell’onere fiscale.

Star Niente paura: ci occupiamo noi dei calcoli e vi diamo tutte le indicazioni necessarie

 

Altre domande

Una società della grande distribuzione intende svolgere una manifestazione a premio da realizzarsi con sconti non su prodotti singoli ma su operazioni di spesa nel loro complesso, implicando, quindi, il coinvolgimento di più generi e differendo, lo sconto di prezzo ad una spesa successiva, non contestuale all’acquisizione del diritto. Tali modalità di svolgimento rientrano nei casi di esclusione previsti dalla vigente normativa sulle manifestazioni a premio?

Premesso che la norma regolamentare (art. 6 lett. c) DPR 430/2001) prevede l'esclusione dal novero delle manifestazioni a premio di quelle iniziative commerciali “con offerte di premi o di regali costituiti dallo sconto sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati”, le limitazioni fissate dalla menzionata disposizione inducono ad escludere tassativamente dalla deroga uno sconto sull'intera spesa effettuata successivamente ad una serie di precedenti atti economici, non riferendosi l'ulteriore acquisto a prodotto delle stesso genere e, cioè, a bene che possiede caratteristiche merceologiche simili o ad elementi costitutivi che ne consentono una sua surrogabilità.

Vi sono regole da osservare nella realizzazione di materiali che promuovono la manifestazione?

Il materiale promozionale o informativo deve riportare almeno le condizioni di partecipazione e la durata della manifestazione. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, a causa della particolarità del mezzo con cui vengono trasmessi, non contengono tutte le indicazioni richieste; in questo caso è obbligatorio indicare le modalità di acquisizione o di consultazione del regolamento da parte dei consumatori.

Su questo aspetto bisogna ricordare anche le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992) le quali stabiliscono che la comunicazione commerciale deve essere palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel consumatore un’idea errata sul prodotto o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. A tal proposito vale la pena di ricordare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta censurando i profili di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari relativi ad alcune manifestazioni a premio. Le pronunce dell’Autorità hanno riguardato talune fattispecie di ingannevolezza che sostanzialmente sono riconducibili:

  • alla mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei premi;
  • all’omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la partecipazione alla manifestazione;
  • alla mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e della facoltà di conversione in denaro degli stessi (limitatamente all’applicazione della già citata legge 496 del 1999 per le promozioni nel settore della distribuzione dei carburanti).

La distribuzione di volantini pubblicitari contenenti un buono sconto di importo certo rientra nella disciplina manifestazioni a premio?

La distribuzione di volantini pubblicitari contenenti un buono sconto di importo certo, da consumarsi nel punto vendita interessato alla promozione entro un termine predeterminato, non essendo collegata all'acquisto di altri prodotti o servizi, non può costituire promessa di un premio, cioè un'utilità aggiuntiva all'acquisto del prodotto, ma, come è stato già precisato dal Ministero (C.M. 11 dicembre 1997, n. 311/E), costituisce una mera facilitazione all'acquisto, pertanto può essere liberamente svolta senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione. (R.M. 4 luglio 2000, n. 104/E)

Chi esegue i controlli sulle manifestazioni a premio?

Il Ministero dello Sviluppo Economico svolgerà il controllo sulle manifestazioni a campione, se disposto d'ufficio, o su segnalazione di soggetti interessati. Nel caso fossero individuate violazioni della fede pubblica, forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, turbative della concorrenza o fossero poste in essere promozioni di beni per cui è previsto il divieto della pubblicità, il Ministero comunica le proprie osservazioni e assegna un termine di 15 giorni all’azienda per presentare le proprie argomentazioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause delle violazioni. Non ritenendo valide le argomentazioni, il Ministero potrà disporre entro 60 giorni la cessazione dell'iniziativa.