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Conversione punti fedeltà senza imposta sostitutiva del 20%

20 Febbraio 2014

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Con la risoluzione n. 23/E del 19.02.2014, l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% (prevista dall’art. 19, comma 8, legge n. 449/1997), nell’ipotesi di conversione di punti fedeltà.

Il caso analizzato dall’Amministrazione Finanziaria riguarda le operazioni a premi che danno la possibilità ai consumatori di ricevere premi in funzione del numero dei punti fedeltà accumulati facendo acquisti presso gli esercizi commerciali promotori oppure, in alternativa, la possibilità di convertire tali punti con punti di altre operazioni a premio, condotte dagli stessi promotori o da altri soggetti. I punti assegnati in virtù della conversione hanno la sola funzione di attribuire ai partecipanti la possibilità di prendere parte ad un’altra operazione a premio, distinta dalla prima, e non costituiscono, di per sé, premi.

Nel 2012 l’Amministrazione Finanziaria nella risoluzione 101/E/2012 aveva espresso un parere opposto, stabilendo che il trasferimento di punti andava considerato di per se un premio e pertanto, sul corrispettivo pattuito tra le aziende promotrici per il trasferimento dei punti si doveva versare l’imposta sostitutiva del 20% (prevista dall’art. 19, comma 8, legge n. 449/1997).

La posizione assunta dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 137275 dello scorso 14 agosto 2013 ha però obbligato l’Agenzia delle Entrate a ritornare sulla propria decisione. Nella nota il Ministero ha evidenziato che, in realtà, i punti raccolti non comportano in automatico il diritto del partecipante all’ottenimento di un premio nell’ambito della seconda manifestazione in quanto è necessario, a tal fine, il verificarsi delle ulteriori condizioni previste nel Regolamento di quest’ultima, quali
– l’acquisto dei previsti quantitativi di beni e/o servizio promozionati
– la raccolta dei punti nelle modalità richieste dal regolamento
– la presentazione dei punti , per la richiesta del premio entro i termini previsti.

Recependo le indicazioni del MiSE, nel documento di prassi in esame, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce quindi che la conversione dei punti maturati nell’ambito di un’operazione a premio con punti di un’altra operazione a premio non configura il riconoscimento di un premio, quindi il valore dei punti assegnati non sia da assoggettare all’imposta sostitutiva del 20%.

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Il parere del Mise
Nella nota n. 137275 del 14 agosto 2013, il MiSE chiarisce che:

“ le singole prove d’acquisto (o punti) non hanno, di per sé, alcun valore di diritto sui premi posti in palio (e dunque, a fortiori, esse non sono qualificabili quali premio) fino al raggiungimento del minimo quantitativo richiesto per uno dei beni e/o servizi promessi e al verificarsi delle altre condizioni .

Ferma restando la natura delle prove d’acquisto/punti , riguardo poi all’utilizzo dei punti accumulati nell’ambito di una operazione a premio per redimere premi da cataloghi di altre operazioni a premio (con o senza previa conversione dei punti), si ritiene ammissibile tale possibilità, a condizione che il rapporto di co-marketing intercorrente fra tutti i soggetti promotori interessati e le relative manifestazioni risultino chiaramente descritti nei regolamenti di svolgimento di ognuna delle operazioni a premio collegate e sia esaurientemente descritto l’eventuale rapporto di interscambio fra le diverse tipologie di punti .

Resta inteso che la possibilità di utilizzare i punti accumulati nell’ambito di una operazione a premio per ottenere punti di un’altra operazione a premio (e di conseguenza, premi dal catalogo di quest’ultima) fa sorgere in capo ai promotori di entrambe le operazioni (le quali, per ogni altro aspetto, restano distinte e sotto la responsabilità esclusiva dei rispettivi promotori) la responsabilità solidale per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’utilizzo dei punti oggetto di conversione.”.

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.