Manifestazioni a premi escluse: sconti e buoni su acquisti successivi

Le manifestazioni a premio escluse (3): sconti e buoni su acquisti successivi

30 Giugno 2018

Indice dei Contenuti

L’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 individua le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento, non si considerano concorsi né operazioni a premio.

Al verificarsi di tali casistiche, NON è necessario espletare alcuno degli adempimenti amministrativi (e fiscali) previsti per operazioni e concorsi a premi.

In questo articolo esaminiamo il terzo gruppo di esclusioni, quello riguardante gli sconti offerti su acquisti successivi o quantità aggiuntive di prodotti.

La normativa

La norma vigente (art. 6 comma 1, lettera c) e c bis) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430) stabilisce che:

Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta; (**)

(**) Comma così integrato dall’art. 22 bis, c. 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.

Vediamo in dettaglio i vari casi.

1. Sconto offerto su beni dello stesso genere

Quando il premio è uno sconto sul prezzo di un prodotto dello stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno è soddisfatta la condizione e l’iniziativa non è da ritenersi assoggettata agli adempimenti sulle manifestazioni a premio. A proposito dell’accezione “stesso genere” rinvenibile nelle norma, è opportuno far riferimento al concetto di “genus” elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che ricomprende in questa “categoria generale” i beni tra loro fungibili. Costituiscono, pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro.

2. Sconto offerto su beni di genere diverso da quello acquistato

La norma richiede che a ricevere un beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quello a prezzo scontato, pertanto l’offerta di sconti su beni di genere diverso è esclusa dagli adempimenti amministrativi (e fiscali) solo se non sia svolta per facilitare la vendita di quest’ultimo.

3. Quantità aggiuntive di prodotto dello stesso genere

È il tipico esempio dei “3×2”, “1+1”. La quantità di prodotto aggiunto deve considerarsi tale solo se è simile nel “genus” al prodotto in vendita anche se esso può presentare differenziazioni minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico.

Manifestazioni Escluse quantità aggiuntive di prodotto

4. Buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta

Manifestazioni escluse spesa successiva nel medesimo punto vendita

Questa fattispecie di esclusione merita un esame articolato, in quanto è stata oggetto sia di una integrazione normativa sia di una Nota Ministeriale*.

a. Ambito di applicazione

Tale disposizione non si applica ai concorsi a premio bensì solo alle operazioni a premio: la norma, infatti, fa riferimento alle cosiddette soglie di acquisto, intendendosi quindi sia le operazioni che prevedono la raccolta di prove di acquisto sia quelle ove il premio sia conferito contestualmente al singolo atto di acquisto.

b. Limitazione dell’utilizzo dei buoni

La disposizione normativa (lettera c-bis)) non specifica nulla in merito all’ambito di spendibilità del buono ricevuto in premio. A tal fine la Nota ministeriale del 20 novembre 2014 evidenzia da un lato la possibilità di prevedere “limitazioni circa i prodotti acquistabili o scontabili con il buono in questione, purché la restrizione sia operata per categorie di prodotti e consentendo ampia facoltà di scelta alla spesa successiva“ ma dall’altro che “la limitazione non sia invece tale da far sostanzialmente rientrare l’iniziativa in una normale operazione a premio….. Di conseguenza la nuova disposizione normativa non può che essere letta nel senso che

  • si applica quando il buono ricevuto in premio può essere utilizzato per qualsiasi prodotto venduto (nel medesimo punto vendita o in punti vendita diversi purché appartenenti alla medesima ditta o insegna)
  • non si applica quando il buono ricevuto in premio è limitato a specifici prodotti, da spendere esclusivamente nell’ambito di quei punti vendita; questa condizione rende la manifestazione ascrivibile tra le operazioni a premio sottoposte agli adempimenti amministrativi (e fiscali) per la parte di prodotti di genere diverso da quello/i acquistato/i (promozionato/i), pur ascrivibili alla stessa categoria.

c. Accordo tra più esercenti, accordi tra produttori e rivenditori, Centri Commerciali

L’ipotesi di esclusione dagli adempimenti amministrativi si applica non soltanto quando i buoni siano spendibili nei punti vendita “della stessa insegna o ditta” ma anche in punti vendita di insegne diverse e/o di ditte diverse e vi sia, ovviamente, un accordo preventivo tra tali punti vendita. In altre parole, anche imprese diverse possono associarsi e creare congiuntamente una medesima promozione, riconoscendo al consumatore, a seguito di acquisto di uno o più prodotti promozionati, un buono utilizzabile presso uno qualsiasi dei punti vendita aderenti all’iniziativa, senza limitazioni di spesa.

La stessa ipotesi di esclusione si estende alle imprese produttrici che non hanno propri punti vendita e che si accordano con le imprese rivenditrici dei prodotti che si intende promozionare per garantire la riscossione del buono sconto o buono acquisto.

Non c’è differenza tra negozi fisici e siti web di e-commerce, l’iniziativa premiale può coinvolgere tutte le tipologie di vendite.

Circa la forma giuridica dell’accordo, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che essa debba essere scritta per consentire alle autorità competenti (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) di effettuare i dovuti controlli.

Le considerazioni sono analoghe se l’iniziativa è promossa

  • da un Centro Commerciale (con la propria insegna o con l’insegna dei singoli esercizi che ne fanno parte)
  • nell’ambito di un Centro Commerciale Naturale
  • da un Consorzio di imprese
  • da più imprese legate da accordi di collaborazione

purché possa ricavarsi dalle disposizioni associative o consortili o dai contratti ed impegni specifici sottoscritti dalle imprese che si tratta di un’unica iniziativa promozionale riferibile a tutte le imprese che vi partecipano sia nella fase di consegna dei buoni sconto (o acquisto) che nella fase di utilizzazione dei buoni stessi.

In tutti questi casi, l’impresa produttrice e tutte le ditte aderenti dovranno fornire adeguata informazione nel materiale pubblicitario dell’iniziativa, sia elencando tutti i punti vendita in cui il buono è spendibile (senza limitazioni di spesa) sia indicandone la scadenza; infatti, ricorrendo l’esclusione, le aziende promotrici non sono più obbligate a redigere il regolamento dell’operazione a premio e non c’è altro modo per comunicare le informazioni corrette al consumatore.

d. Forma dei buoni

I buoni possono essere consegnati come premi nella forma di buoni sconto o di buoni acquisto o di codici sconto o di coupon elettronici anche a seguito di acquisti on line.

Anche se non è obbligatorio, io consiglio di redigere sempre e comunque un regolamento indicando espressamente la fattispecie di esclusione, sia per trasparenza nei confronti dei clienti/utenti sia per porsi al riparo da eventuali contestazioni.

Seguici nei prossimi articoli per conoscere gli altri casi di iniziative premiali che godono dell’esclusione totale dagli adempimenti previsti per le manifestazioni a premi.

Riferimenti:

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.