L’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 individua chiaramente quali iniziative premiali, per modalità di svolgimento, non si considerano concorsi né operazioni a premio.
Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, non è necessario espletare alcuno degli adempimenti amministrativi (e fiscali) normalmente previsti per le manifestazioni a premio.
In questo articolo esaminiamo il terzo gruppo di esclusioni: quello che riguarda gli sconti applicati su acquisti successivi o le quantità aggiuntive di prodotti.

Sconti e buoni su acquisti: riferimenti normativi

La normativa vigente – art. 6, comma 1, lettere c) e c-bis) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 – stabilisce che non si considerano concorsi e operazioni a premio:

c)

le operazioni a premio che prevedono l’offerta di premi o regali costituiti da:

  • sconti sul prezzo di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati,
  • sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non siano finalizzati a promuovere tale prodotto o servizio,
  • quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
c-bis)
le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa – con o senza soglia d’ingresso – i premi sono buoni da utilizzare su una spesa successiva, nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni, oppure in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta. (**)
(**) Comma così integrato dall’art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.

 

 

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