Sanzioni nei Concorsi a premi

Le sanzioni nei concorsi a premio: cosa cambia dal 2016

26 Febbraio 2016

Indice dei Contenuti

Il tema delle sanzioni nei concorsi a premi è scottante, impaurisce molte aziende e allontana diversi imprenditori dalle manifestazioni a premi.

Con la legge di stabilità 2016 le sanzioni applicabili a chi viola le norme sui concorsi a premio tornano a livelli ragionevoli, ma non per chi elude il monopolio dello stato su giochi e scommesse. Leggi l’articolo per scoprire cosa è successo ed avere un quadro di insieme delle sanzioni applicabili alle varie infrazioni.

Le sanzioni per manifestazioni vietate e il terremoto dell’Aquila.

Cosa c’entra il terremoto dell’Aquila con le sanzioni per i concorsi a premi? Il governo di allora pensò bene di finanziare la ricostruzione dell’Aquila inventandosi nuove forme di gettito e inasprendo le sanzioni sui concorsi a premi con l’intento dichiarato “di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009”. Entrò così con la mannaia nel modo dei concorsi, emanando un decreto che inasprì notevolmente la sanzione amministrativa prevista per le manifestazioni vietate, portandole da un minimo di € 50.000 ad un massimo € 500.000.

Un provvedimento allucinante che non faceva differenze tra chi eludeva il monopolio di giochi e scommesse (per esempio, imprese che stampavano e vendevano Gratta&Vinci) e chi invece commetteva errori in buona fede.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto sconti?

La legge di stabilità del 2016 ha rimesso a posto le cose modificando quella norma sciagurata e stabilendo che la sanzione amministrativa da € 50.000 a € 500.000 si applica esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta quindi in vigore la disciplina sanzionatoria vigente prima.

Le sanzioni amministrative nei concorsi a premi: uno schema riassuntivo.

Le sanzioni sono differenziate in base alla gravità delle irregolarità commesse. Di seguito trovi un riepilogo delle violazioni e sanzioni ad esse associate.

1. Manifestazioni vietate che eludono il monopolio di giochi e scommesse
Sanzione da € 50.000,00 a € 500.000,00.

2. Altre manifestazioni vietate (art. 8 DPR 430/2001)
la sanzione da 1 a 3 volte l’IVA sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582,28 si applica alle seguenti violazioni:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel DPR 430/2001 tranne quelle di cui all’articolo. 10, comma 1.

In tutti i casi di manifestazioni vietate, qualora il concorso a premio venga continuato dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione è raddoppiata.

La sanzione è applicata anche nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all’attività di distribuzione di materiale del concorso a premio.

2.1 Sanzione accessoria
Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero individuare il mezzo d’informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi d’informazione, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione.

3. Effettuazione di concorsi a premio senza invio della preventiva comunicazione
Sanzione da € 2.065,83 a € 10.329,14.

4. Comunicazione inviata successivamente all’inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni
Sanzione da € 1.032,91 a € 5.164,57 (riduzione al 50% della sanzione precedente).

5. Svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento
Sanzione da € 1.032,91 a € 5.164,57.

Sconto per pagamento anticipato: venghino siòre e siòri….
Se il pagamento avviene entro 30 giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

Il procedimento

Tutto inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all’impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica a mezzo PEC o raccomandata AR.

L’impresa ha tempo 15 gg, decorrenti dal ricevimento dell’atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni oppure qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione se essa è ancora in corso.

Successivamente l’Amministrazione, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo, emette il processo verbale sanzionatorio pecuniario. L’impresa può pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica, altrimenti può presentare scritti difensivi e chiedere di essere ascoltata. L’Amministrazione, valutati gli atti in suo possesso, decide, entro 5 anni, per l’archiviazione o per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. Avverso l’ordinanza di ingiunzione l’impresa può presentare ricorso al giudice competente per valore (giudice di pace o tribunale civile).

Se la manifestazione è oramai conclusa, l’amministrazione emette esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.


Decreto legge 28/04/2009 n. 39, convertito in legge n. 77/2009

Legge 28/12/2015 n.208, art.1 comma 924: All’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».

art. 124, comma 1, del Regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in Ultimo sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n. 77.

art. 124, comma 1, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito in ultimo dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n. 77.

art. 124, comma 4, del Regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 5/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449.

ai sensi dell’art. 18 e seguenti della legge 689 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni

vedi anche Ministero Sviluppo Economico – Sanzioni e Controlli

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.