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Le sanzioni nei concorsi a premio

31 Agosto 2022

Indice dei Contenuti

In Italia il D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 definisce le regole da seguire per organizzare concorsi a premi, anche se si svolgono sui social. In questa norma sono elencate anche le “manifestazioni vietate”, cioè quelle manifestazioni a premi che non si possono fare in Italia e sono indicate anche le sanzioni a carico di chi non rispetta la norma.

Il controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio è esercitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale attività è svolta d’ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati. Sul controllo relativo all’elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse interviene anche l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono previste sanzioni diverse in ragione delle diverse tipologie di violazioni, vediamole in dettaglio.

Sanzioni previste per le manifestazioni vietate

In caso di elusione del monopolio di stato dei giochi e scommesse viene applicata una sanzione da 50.000 a 500.000 euro (art. 12 comma 1-bis D. Lgs n. 39/2009).

Quando si realizzano invece tutte le altre manifestazioni vietate

  • mancata tutela della fede pubblica, parità di trattamento ed opportunità per i partecipanti;
  • turbamento della concorrenza e del mercato;
  • promozione di beni per i quali è vietata la pubblicità;
  • violazione del DPR 430/2001 (ad esclusione della mancata comunicazione al MiSE)

la sanzione applicata alle imprese promotrici varia da uno a tre volte l’ammontare dell’IVA dovuta sul montepremi, con un minimo di euro 2.582,28. E non è tutto. Infatti:

  • la sanzione sopra indicata è raddoppiata in caso di continuazione della manifestazione dopo che ne sia vietato lo svolgimento;
  • le sanzioni sono applicabili non solo all’impresa promotrice ma anche ai “complici”, cioè tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attività di distribuzione di materiale di manifestazione a premio vietate;
  • il Ministero può irrogare anche una sanzione accessoria che consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio: spetta al Ministero individuare il mezzo d’informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi d’informazione, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione.

Sanzioni previste per le omissioni degli adempimenti

Le sanzioni previsti per l’omissione degli adempimenti previsti dal DPR 430/2001 sono più leggere rispetto alle precedenti, le riassumo nella tabella seguente

Violazioni Sanzioni
Per mancata preventiva comunicazione da € 2.065,83 a € 10.329,14
Comunicazione inviata successivamente all’inizio della manifestazione,
ma prima della constatazione di eventuali violazioni
da € 1.032,91 a € 5.164,57
(50% della sanzione precedente)
Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad essa allegato da € 1.032,91 a € 5.164,57

Se il pagamento avviene entro 30 giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

Come scongiurare sanzioni.

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Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.