Manifestazioni escluse: non si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta

23 Aprile 2020

Indice dei Contenuti

Nessuna ritenuta sui premi corrisposti a soggetti pubblici nell’ambito di concorsi a premio

L’art. 6 del Dpr. n. 430/2001 prevede le fattispecie di manifestazioni premiali che non si considerano concorsi o operazioni a premio, cioè una serie di attività pubblicitarie che si possono attuare senza dovere osservare tutti gli adempimenti previsti per le normali Manifestazioni a premio.

In tutti questi casi non si applica nemmeno la tassazione prevista per concorsi ed operazioni a premi.

Lo scorso 21 aprile, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 114 ha dato precisazioni sul trattamento fiscale dei concorsi e operazioni a premio ed in particolare sull’esclusione da ritenuta Irpef per i casi di cui all’art. 6 del Dpr. n. 430/2001.

Il caso sottoposto all’Agenzia è quello di un concorso a premi promosso da un’azienda operante nel settore energetico in cui il beneficiario dei premi è una scuola pubblica del primo grado d’istruzione, fattispecie che rientra nelle esclusioni previste alla lettera e) del succitato art. 6. Questa la meccanica del Concorso.

Per partecipare al “concorso”, alle Scuole è richiesto di:

  • iscriversi online sull’apposita pagina web che verrà creata per tale evento sul sito della Società;
  • inviare un elaborato entro la data che sarà indicata nel regolamento.

A seguito del caricamento degli elaborati sul sito indicato, gli utenti potranno procedere alla votazione online.

Per le prime 3 Scuole che riceveranno più voti, sono previsti, in ordine di classifica, i seguenti premi:

  • un impianto fotovoltaico;
  • una somma in denaro pari a euro xxx;
  • la somma di euro yyy.

Il “concorso” che l’impresa promotrice intende porre in essere sarà rivolto esclusivamente alle Scuole pubbliche (incluse le Scuole paritarie, con esclusione delle Scuole private) e i premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle Scuole.

Con la Risposta all’interpello numero 114 del 21 aprile 2020  l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi della citata lett. e), sui premi che saranno erogati alle Scuole che risulteranno vincitrici dell’iniziativa proposta dalla Società istante non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista dal citato art. 30 del Dpr. n. 600/1973.

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.