Concorsi a premio: sanzioni e controlli
Controlli
Il controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio è esercitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale attività è svolta d’ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati. Il Ministero avvia la procedura di contestazione nei confronti delle imprese promotrici che abbiano violato:
- il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
- la tutela della fede pubblica
- i principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative
- il divieto di pubblicità di alcuni prodotti (es. fumo e medicinali)
Sul controllo relativo all’elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse interviene invece ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tipologie sanzionatorie
Le Sanzioni sono diverse a seconda che siano relative all’effettuazione di Manifestazioni vietate oppure relative ad omissioni negli adempimenti.
Sanzioni previste per le manifestazioni vietate
Sanzioni previste per omissioni o errori negli adempimenti previsti dal DPR 430/2001
Violazioni |
Sanzioni |
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Per mancata preventiva comunicazione | da € 2.065,83 a € 10.329,14 |
Comunicazione inviata successivamente all’inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni | da € 1.032,91 a € 5.164,57 (riduzione al 50% della sanzione precedente). |
Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad essa allegato | da € 1.032,91 a € 5.164,57 |
L’impresa può pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica ottenendo una riduzione ad 1/6 della sanzione massima.
Il procedimento
Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all’impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. La trasmissione dell’atto (firmato digitalmente) tramite PEC equivale a notifica eseguita nelle forme di legge.
L’impresa ha 15 giorni, decorrenti dal ricevimento dell’atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione se essa è ancora in corso. Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o e 120 giorni decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica.
Entro 90 giorni dall’accertamento della violazione l’ufficio procedente emette comunque il processo verbale sanzionatorio pecuniario. L’impresa può pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica. Altrimenti essa può presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 e seguenti della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e/o chiedere di essere ascoltata. L’amministrazione, valutati gli atti in suo possesso, decide, entro cinque anni ai sensi dell’art. 28 della citata legge n. 689/1981, per l’archiviazione o per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. Avverso l’ordinanza di ingiunzione l’impresa può presentare ricorso al giudice competente per valore (giudice di pace o tribunale civile). Se la manifestazione è ormai conclusa, l’amministrazione emette esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.
Ultimo aggiornamento: 22 agosto 2022