La vendita sottocosto è definita come la vendita al pubblico di uno o più prodotti a un prezzo inferiore al costo sostenuto dal rivenditore, risultante dalle fatture di acquisto.
Normativa sulle vendite sottocosto
In Italia le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218, che fissa i limiti sulle campagne (massimo 3 all’anno), la durata (massimo 10 giorni), il numero di referenze coinvolte (massimo 50), e impone l’obbligo di comunicazione al comune e di trasparenza verso i consumatori.
Sanzioni
Le violazioni delle regole possono comportare sanzioni amministrative da € 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi più gravi o in caso di recidiva, è prevista la sospensione dell’attività fino a 20 giorni. La mancata vendita effettiva sottocosto può essere punita come pubblicità ingannevole.
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