Devoluzione dei premi nei concorsi a premio: dal 2026 gli ETS sostituiscono le ONLUS. Il chiarimento ufficiale del MIMIT
Chi si occupa di predisporre regolamenti per concorsi a premio si è probabilmente posto la stessa domanda negli ultimi mesi. Per oltre vent’anni i regolamenti hanno previsto che i premi non richiesti o non assegnati fossero devoluti a una ONLUS. Dal 1° gennaio 2026, però, quella categoria giuridica è definitivamente scomparsa con la soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS. La domanda è quindi inevitabile:
oggi cosa bisogna indicare nel regolamento?
È sufficiente scrivere “Ente del Terzo Settore”? Occorre indicare gli estremi di iscrizione al RUNTS? Bisogna modificare i regolamenti già depositati?
Abbiamo sottoposto il quesito direttamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ottenendo un chiarimento ufficiale che offre finalmente indicazioni operative precise.
L’obbligo di devoluzione ad una Onlus
L’articolo 10 del DPR 430/2001 continua infatti a prevedere che i premi non richiesti o non assegnati vengano devoluti a una ONLUS. Nel frattempo, però, la riforma del Terzo Settore ha modificato profondamente il quadro normativo. Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS è stata definitivamente soppressa e gli enti del Terzo Settore operano attraverso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si è quindi creato un evidente disallineamento tra una norma ancora vigente e una categoria giuridica che non esiste più.
Il collegamento normativo
Il punto di raccordo è rappresentato dall’articolo 89, comma 7, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), secondo il quale i riferimenti alle ONLUS contenuti nelle norme vigenti devono intendersi riferiti, quando compatibili, agli Enti del Terzo Settore. La norma lasciava però ancora aperti alcuni dubbi pratici:
- quali ETS possono essere destinatari della devoluzione?
- quali dati devono essere riportati nel regolamento?
- occorre indicare il numero di iscrizione al RUNTS?
- bisogna aggiornare la modulistica PREMA Online?
Per questo motivo abbiamo richiesto un chiarimento ufficiale al MIMIT.
Il chiarimento del MIMIT
La risposta del Ministero elimina gran parte delle incertezze. Secondo il MIMIT:
- possono essere beneficiari della devoluzione dei premi gli Enti iscritti al RUNTS, con esclusione delle imprese sociali;
- non sono richieste informazioni ulteriori rispetto al passato;
- nel regolamento e nel quadro H del modulo Prema CO/1 devono essere indicati esclusivamente:
- denominazione dell’ente;
- codice fiscale;
- sede legale.
Si tratta di un chiarimento particolarmente importante perché conferma che non è necessario riportare nel regolamento gli estremi di iscrizione al RUNTS, il numero di repertorio o altre informazioni aggiuntive.
Cosa cambia concretamente per chi redige i regolamenti
Alla luce del chiarimento ministeriale, la predisposizione dei nuovi regolamenti risulta molto più semplice. È sufficiente:
- individuare un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS che non sia un’impresa sociale;
- indicarne la denominazione completa;
- riportarne il codice fiscale;
- indicarne la sede legale.
Le informazioni richieste sono quindi le stesse che venivano già riportate quando il beneficiario era una ONLUS.
È necessario modificare i regolamenti già depositati?
Il chiarimento del MIMIT non introduce alcun nuovo obbligo per le manifestazioni già avviate. Pertanto, salvo casi particolari, non emergono elementi che rendano necessario modificare i regolamenti già depositati esclusivamente per aggiornare il riferimento dalla ONLUS all’ETS.
La devoluzione dei premi resta invariata
Restano invece immutati gli adempimenti previsti dal DPR 430/2001. I premi non richiesti o non assegnati (diversi da quelli espressamente rifiutati) devono essere devoluti all’ente indicato nel regolamento. Come già avveniva in passato, è opportuno predisporre:
- il verbale o l’atto di consegna dei premi;
- la ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario;
- la documentazione da allegare al verbale di chiusura della manifestazione.
Sotto questo profilo non cambia la procedura amministrativa, ma esclusivamente l’individuazione del soggetto beneficiario.
E Prema online?
Un altro aspetto chiarito dal Ministero riguarda la piattaforma PREMA online. Sebbene la modulistica riporti ancora il riferimento testuale alle ONLUS, il MIMIT conferma che non è richiesta alcuna integrazione. Nel quadro H è sufficiente inserire, come avveniva in precedenza:
- denominazione dell’ETS;
- codice fiscale;
- sede legale.
Non sono quindi previste modalità di compilazione differenti.
Conclusioni
Il passaggio dalle ONLUS agli Enti del Terzo Settore ha generato numerosi dubbi interpretativi tra aziende, agenzie e professionisti che si occupano di manifestazioni a premio. Il chiarimento fornito dal MIMIT consente oggi di operare con maggiore certezza: i beneficiari della devoluzione possono essere gli ETS iscritti al RUNTS, con esclusione delle imprese sociali, e i dati da riportare nel regolamento restano quelli tradizionalmente richiesti. Si tratta di un’indicazione operativa importante, che consente di continuare a predisporre i regolamenti senza appesantimenti documentali e senza attendere un aggiornamento formale della modulistica ministeriale.
FAQ – ETS e devoluzione dei premi nei concorsi a premio
1. A chi devono essere devoluti i premi non richiesti o non assegnati?
Dal 2026 i premi non richiesti o non assegnati possono essere devoluti a un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS, con esclusione delle imprese sociali, secondo il chiarimento fornito dal MIMIT.
2. Le ONLUS possono ancora essere indicate nei regolamenti?
La categoria giuridica delle ONLUS è stata soppressa dal 1° gennaio 2026. Nei nuovi regolamenti è quindi opportuno individuare un ETS iscritto al RUNTS, anche se il DPR 430/2001 continua a utilizzare il termine “ONLUS”.
3. È obbligatorio indicare il numero di iscrizione al RUNTS?
No. Il MIMIT ha chiarito che non sono richieste informazioni ulteriori rispetto al passato. È sufficiente riportare:
- denominazione dell’ente;
- codice fiscale;
- sede legale.
4. Occorre indicare anche la sezione del RUNTS?
No. La risposta del Ministero conferma che non è necessario riportare né la sezione né il numero di repertorio del RUNTS.
5. Le imprese sociali possono ricevere i premi devoluti?
No. Il chiarimento ministeriale esclude espressamente le imprese sociali dai possibili beneficiari della devoluzione.
6. È necessario modificare i regolamenti già depositati?
Il chiarimento del MIMIT non introduce alcun obbligo di aggiornamento dei regolamenti già presentati. Salvo casi particolari, non emerge quindi la necessità di modificare regolamenti già depositati esclusivamente per sostituire il riferimento alla ONLUS.
7. Bisogna modificare la compilazione di PREMA Online?
No. Anche se la modulistica riporta ancora il riferimento alle ONLUS, il MIMIT conferma che la compilazione rimane invariata. Nel quadro H devono essere inseriti gli stessi dati identificativi dell’ETS beneficiario.
8. Tutti gli ETS possono essere indicati nel regolamento?
No. L’ente deve risultare iscritto al RUNTS e non deve essere un’impresa sociale. Prima della predisposizione del regolamento è quindi consigliabile verificare l’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
9. Cosa succede ai premi espressamente rifiutati dal vincitore?
I premi rifiutati non rientrano tra quelli da devolvere. La devoluzione riguarda esclusivamente i premi non richiesti oppure non assegnati, secondo quanto previsto dal DPR 430/2001.
10. Quali dati devono comparire nel regolamento?
Secondo il chiarimento ufficiale del MIMIT è sufficiente indicare:
- denominazione completa dell’ETS;
- codice fiscale;
- sede legale.
Non sono richieste ulteriori informazioni.


