Le manifestazioni escluse (4): i premi di “minimo valore”

18 Luglio 2018

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L’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 individua le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento, non si considerano concorsi né operazioni a premio.

In presenza di tali fattispecie, NON è necessario espletare alcuno degli adempimenti amministrativi (e fiscali) previsti per operazioni e concorsi a premi.

In questo articolo esaminiamo il quarto gruppo di esclusioni, quello riguardante i cosiddetti “premi di minimo valore”.

La normativa

L’art. 6 comma 1, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 indica che:

Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

La condizione basilare per l’esclusione

Condizione necessaria perché la promozione non si configuri come manifestazione a premio è che il premio offerto, anche se di minimo valore, non sia conferito a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto.

Ogni volta che viene regalato un premio, anche di minimo valore, legato all’acquisto di un prodotto o ad un valore di vendita si è in presenza di una Operazione a Premio (quindi NON c’è esclusione).

In cifre, quale è la soglia del cosiddetto “minimo valore”?

Dopo una breve parentesi in cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva indicato come “minimo valore” la cifra di euro 25,82, con l’aggiornamento delle FAQ del 9 luglio 2018 il MiSE ha fatto dietro front indicando che <<si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.>>

In poche parole, si tratta del valore di 1 euro IVA compresa.

Alla luce di questo parere, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata le iniziative premiali che osservano tutte e 3 le condizioni seguenti:

  • non è prevista – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti
  • il singolo premio assegnato ad un partecipante è di valore pari o inferiore a euro 1,00
  • il soggetto promotore dell’iniziativa non può consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 1,00) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

Manifestazioni escluse minimo valore

Alcuni esempi

Ecco di seguito alcuni esempi di iniziative premiali che rientrano nell’esclusione dagli adempimenti discussa in questo post (ripeto, art. 6 comma 1, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

  1. distribuzione di campioni gratuiti (sempre se non è subordinata all’acquisto di altri prodotti)
  2. iniziative premiali con sorteggio di premi di valore pari o inferiore a € 1,00 (se di valore superiore, rientrano tra i “Concorsi a premi”)
  3. road show di famosi brand che regalano gadget ai primi XX consumatori che si presentano ad un evento (se di valore superiore a € 1,00 rientrano tra i Concorsi a premi con meccanica “Rush & Win”)
  4. al raggiungimento dei 1.000.000 fans sulla fanpage Facebook, si assegnano 10 omaggi premi di valore inferiore a € 1,00 alle prime 10 persone della community postano un commento

Manifestazioni premi escluse premi minimo valore

Riferimenti:

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.