Operazione commerciale in cui il pagamento del prezzo da parte del consumatore genera, accanto al normale scambio bene/servizio-corrispettivo, un trasferimento monetario programmato a favore di un ente terzo, dichiarato al pubblico come elemento della comunicazione commerciale.
Non è un termine coniato dalla legge, ma un’espressione che nella prassi identifica la fattispecie disciplinata dalla Legge 120/2026: tre gli elementi che la definiscono, tutti necessari
- un’operazione di vendita verso consumatori;
- una devoluzione, anche parziale, dei proventi a un soggetto beneficiario individuato dalla norma (enti del Terzo Settore, ONLUS, università, enti di ricerca e altre categorie assimilate);
- la comunicazione al pubblico di questa devoluzione come parte del messaggio commerciale.
È proprio quest’ultimo elemento — l’uso della devoluzione come leva di vendita — a far scattare gli obblighi di legge: l’atto di liberalità in sé, se non comunicato al pubblico a fini commerciali, resta fuori dal perimetro.
Gli adempimenti richiesti dalla Legge 120/2026
Chi promuove una vendita solidale deve rispettare tre obblighi cumulativi:
- Informativa al consumatore — indicare, nella comunicazione pubblicitaria stessa (non in un documento separato), il soggetto beneficiario, la finalità di utilizzo delle somme e la quota percentuale del prezzo (o l’importo) destinati alla causa.
- Comunicazione preventiva all’AGCM — almeno 15 giorni prima dell’avvio della vendita, trasmettere all’Autorità le stesse informazioni e il termine entro cui sarà eseguito il versamento.
- Rendicontazione a consuntivo — entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine, comunicare all’AGCM l’avvenuta esecuzione del versamento.
La violazione di questi obblighi comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca anche una pratica commerciale scorretta o reato, nel qual caso prevale quella disciplina.