Che cosa è la vendita abbinata
La vendita abbinata è una promozione di prezzo che consiste nell’offrire due o più prodotti a un prezzo complessivo inferiore alla somma dei prezzi dei singoli articoli. A differenza dell’Operazione a premi, il venditore non regala nulla: ogni prodotto viene pagato, seppur a un prezzo scontato. Proprio per questo, se correttamente strutturata e comunicata, la vendita abbinata è un’attività promozionale libera, che non richiede gli adempimenti previsti per le manifestazioni a premio disciplinate dal DPR 430/2001 — ma un messaggio pubblicitario impreciso può farla riqualificare come tale.
Un esempio tipico è quello dell’elettronica di consumo: smartphone + cuffie wireless, oppure smart TV + soundbar, venduti insieme a un prezzo scontato rispetto all’acquisto separato dei due articoli. Oppure nel settore beauty: shampoo + balsamo della stessa linea).
Il cliente cosi viene invogliato a comprare un pacchetto superiore rispetto al prodotto principale dell’offerta, ma nel contempo ottiene il vantaggio di realizzare un risparmio importante che non otterrebbe se comprasse separatamente i prodotti oggetto dell’offerta in “vendita abbinata”. Vista così è una campagna WIN-WIN, dove cioè sono tutti contenti: il cliente che risparmia ed il venditore che aumenta le vendite.
Quali norme regolano le vendite abbinate
Le vendite abbinate non risultano più disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per cui oggi non possono ritenersi più regolate da norme speciali che possano costituire eccezione e prevalere sulle altre discipline eventualmente applicabili.
Si tratta quindi comunque di attività promozionali libere al pari delle altre vendite promozionali, purché non siano attuate e pubblicizzate con modalità tali da ricondurle alle operazioni a premi o alle vendite sottocosto, fattispecie di promozioni che richiedono invece il rispetto di particolari adempimenti e requisiti.
Differenze tra vendite abbinate e operazioni a premi
La vendita abbinata consiste nell’offerta di due o più prodotti ad un prezzo totale inferiore alla somma dei prezzi dei singoli prodotti: è un’operazione di scontistica applicata sui due prodotti oggetto della vendita.
Nell’operazione a premi invece il venditore, a fronte dell’acquisto del prodotto in promozione, regala un premio o omaggio che può essere costituto da prodotti, servizi oppure buoni spesa/gift card. La vendita abbinata si differenzia dall’Operazione a premi in quanto il venditore non regala nulla: in altre parole non si riceve un prodotto in regalo acquistandone un altro ma si paga un prezzo per ciascun prodotto oggetto dell’abbinata. L’Operazione a premi richiede l’espletamento di una serie di adempimenti:
- stesura del regolamento
- autentica del regolamento presso il notaio
- prestazione di una cauzione in caso la consegna del premio non è contestuale all’acquisto
- comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite il portale Prem@online
La vendita abbinata non prevede adempimenti di alcun genere, è totalmente libera.
Come strutturare e pubblicizzare una vendita abbinata in modo che non sia una operazione a premi?
Per escludere l’applicabilità delle norme sull’Operazione a premi, secondo laRisoluzione n. 376704 del 30 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico un’offerta promozionale in “vendita abbinata” deve rispettare alcuni criteri:
- deve trattarsi di due prodotti specificamente individuati nel materiale informativo
- i prodotti interessati devono essere venduti dallo stesso operatore economico anche singolarmente a prezzo pieno (non è necessario che siano confezionati insieme, possono essere esposti e consegnati anche singolarmente)
- la pubblicità diffusa:
- non deve privilegiare un prodotto rispetto all’altro
- non deve fare riferimento ai concetti di omaggio, regalo, vincita, premio conferito per l’acquisto di uno dei due prodotti
- faccia chiaramente menzione del prezzo unico complessivo scontato o dei prezzi dei singoli prodotti e degli sconti percentuali a ciascuno applicati
- dia indicazione che, se comprati singolarmente, ai singoli prodotti viene applicato il prezzo pieno.
Rispettando tutti questi criteri, siamo in presenza di una VERA vendita abbinata e non di un’Operazione a premi, e pertanto possiamo condurre la campagna promozionale senza dover espletare alcun adempimento.
Al contrario, la promozione si inquadra nell’alveo delle Operazioni a premio qualora, invece, vengano utilizzate espressioni pubblicitarie dirette ad ingenerare nell’acquirente l’aspettativa del conseguimento di premi, omaggi, regali acquistando un prodotto specifico (es. compri il prodotto X ti diamo per euro 1,00 un secondo prodotto Y o da te scelto). In tal caso l’operatore economico ha l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti di legge, compresa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, secondo cui il contributo non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto sostenuto dalla ditta promotrice al netto dell’IVA.
Se l’offerta ed il messaggio pubblicitario non rispettano i criteri sopra esposti di fatto si è realizzata una Operazione a premi senza avere assolto gli obblighi di legge; il rischio è di vedersi comminata una sanzione pesante.
Come distinguere una vendita abbinata da una vendita sottocosto
La già citata Risoluzione n. 376704 del 30 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce ulteriori chiarimenti alla necessità di escludere anche che l’operazione promozionale di vendita abbinata in questione rientri nell’ambito delle vendite sottocosto. Nel caso di vendite promozionali in cui all’acquisto di un prodotto venduto al prezzo normale di vendita (es. 500 euro) un altro venga offerto dall’esercente a un prezzo molto più vantaggioso di quello normalmente praticato (es. 10 euro invece che 100 euro):
- i due prezzi praticati dall’esercente vanno sommati e, sulla base del risultato (510 euro), va calcolata la percentuale di sconto complessivamente praticata (510 su 600 = 15%);
- tale percentuale va applicata a ciascuno dei due importi di prezzo originari dei due prodotti, ossia gli importi corrispondenti ai due prezzi normalmente praticati ove non si tratti di vendita promozionale.
Nel caso in cui uno dei due importi risultanti dall’applicazione della percentuale di sconto a ciascuno dei due prezzi di vendita normalmente praticati, risulti inferiore al prezzo di acquisto pagato dall’esercente, l’operazione promozionale ricadrebbe nell’ambito di applicazione della disciplina sottocosto di cui al DPR 6 aprile 2001, n. 218, e dovrebbe naturalmente rispettarne tutte le prescrizioni.