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Concorsi con premi di “minimo valore” – aggiornamento luglio 2018

16 Luglio 2018

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Mike Bongiorno

Se fosse ancora vivo, Mike Bongiorno esclamerebbe: <<Colpo di scenaaaaaa!!!!!!>>

Eh già, perché il Ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio scorso ha rilasciato le nuove FAQ sui concorsi a premi dove cambia il parere (o indicazioni, fate voi…) espresse con le precedenti FAQ di ottobre e marzo 2017 che a loro volta cambiavano un precedente orientamento…

Confusione? Abbastanza!

Ma andiamo con ordine e vediamo di chiarire il tutto anche ai lettori che sono a digiuno di normative sui Concorsi a premi.

Di cosa si tratta?

L’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 individua le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento, non si considerano concorsi né operazioni a premio.

In presenza di tali fattispecie, è possibile organizzare concorsi a premi legali senza dover attivare tutta la complessa procedura burocratica prevista dalla normativa.

Alla lettera d) di questo articolo, in particolare è stabilito che non si considerano concorsi e operazioni a premio:

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

A quale somma corrisponde il cosiddetto “minimo valore”?

Con l’aggiornamento delle FAQ pubblicato nel marzo 2017, il MiSE aveva innalzato l’importo del “minimo valore” che consente l’esenzione dagli adempimenti necessari per realizzare un Concorso a premi da 1 € a 25,82 €.

Nell’aggiornamento delle FAQ dell’ottobre 2017, il MiSE specificò che il valore di 25,82 € andava considerato al lordo di IVA.

Il 9 luglio 2018 il MiSE fa retromarcia e comunica che il minimo valore non è più di 25,82 € bensì di 1 euro!!!!concorsi-premi-minimo-valore Max MarketingNel testo della FAQ n. 10 capiamo, per fortuna, che il MiSE non è impazzito ma… è colpa dell’Agenzia delle Entrate! Ti riporto di seguito il testo integrale:

N. 10) D. – Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio ?
R. – Con parere pervenuto al Ministero prot. 0273525 il 9 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “…… nella risoluzione 119/E del 31 marzo 2008……………… , è stato chiarito che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro, aggiungendo che “Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l’art. 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l’applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all’applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio”.
Conseguentemente, il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate pervenuto al Ministero prot. 0089655 il 10 marzo 2017 secondo cui “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”, è da intendersi riferito alle sole operazioni a premio.
Pertanto, in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.

La condizione basilare per l’esclusione

Ti ricordo che la condizione necessaria perché la promozione non si configuri come manifestazione a premio è che il premio offerto, anche se di minimo valore, non sia conferito a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non sia legato ad un determinato valore di acquisto.

Ogni volta che viene regalato un premio, anche di minimo valore, legato all’acquisto di un prodotto si è in presenza di un’Operazione a Premio, NON C’E’ MAI L’ESCLUSIONE!

Chi paga?

Una domanda sorge spontanea ed inquietante: le aziende che hanno attivato concorsi a premi prima di questo nuovo chiarimento del MiSE,  offrendo premi di valore superiore a 1 euro ma inferiori a 25,82 verranno sanzionate? E se si, chi paga??

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.