Costi a carico Vincitori Concorsi a premi

Concorsi a premio: quali costi possono essere posti a carico dei Vincitori?

4 Settembre 2017

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La partecipazione alle manifestazioni a premi deve essere gratuita ed è vietato porre costi a carico dei vincitori, anche se irrisori.

Il principio di gratuità è sancito dall’art 1. comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che stabilisce che <<la partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E’ vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.>>

È lecito chiedere al consumatore di sostenere il costo del francobollo da applicare alla cartolina di partecipazione, il costo dell’SMS secondo il proprio piano telefonico, il costo della connessione internet per collegarsi ad un sito web o ad una fanpage in Facebook, ma è vietato sovraccaricare questi costi per ricavarne un profitto, così come è vietato aumentare il prezzo dei prodotti a quanti vogliono partecipare ad un concorso a premi.

Questo principio va però applicato in senso ampio, evitando costi a carico del consumatore non solo in fase di partecipazione ma anche per l’eventuale ritiro o consegna del premio. Su questo aspetto si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 ottobre 2012 secondo cui non possono essere posti a carico dei consumatori costi, anche se irrisori, pur se il premio sia di rilevante ammontare.

Casi pratici

Ecco alcuni esempi di costi “accessori” sui quali è intervenuto in modo esplicito il Ministero dello Sviluppo Economico

1. Costi di consegna: l’impresa promotrice NON può porre a carico dei vincitori i costi di consegna (trasporto) dei premi (anche se irrisori)

2. Spese relative a beni mobili registrati (autovettura, scooter, ecc.)

  • spese di immatricolazione e IPT: a carico del soggetto promotore
  • passaggio di proprietà relativi veicoli a “KM ZERO” oppure usati: a carico del soggetto promotore
  • assicurazione e imposta di bollo: poiché variano a seconda di condizioni soggettive del vincitore, possono rimanere a carico del medesimo
  • nel caso in cui il vincitore sia residente all’estero, il soggetto promotore è tenuto, in luogo del pagamento delle spese di immatricolazione e IPT, ad assicurare la consegna presso la residenza del vincitore

3. Viaggi: come ho illustrato ampiamente in questo post bisogna specificare nel regolamento di svolgimento di un concorso a premio quante più informazioni possibile sul contenuto dei pacchetti viaggio, in particolare

  • il periodo di durata del viaggio (data di partenza e di ritorno)
  • luogo di partenza
  • il trattamento (per esempio, se il soggiorno prevede esclusivamente un bed&breakfast oppure una mezza pensione o una pensione completa)
  • se le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione alla stazione dei treni o dell’aeroporto e ritornare alla propria abitazione siano a carico dell’impresa o del consumatore; se non specificato, rimangono a carico del promotore

Sono invece sempre a carico dell’impresa promotrice:

  • le spese assicurative e aeroportuali cioè quelle voci di cui si compone il biglietto di trasporto, che – se mancanti – renderebbero illusorio il premio
  • trasferimenti dall’aeroporto all’hotel nella città di destinazione e viceversa

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4. Spese per recarsi a vedere un concerto, un partita di calcio, una mostra o un film i cui biglietti di ingresso sono stati assegnati attraverso il concorso a premi, possono essere a carico del vincitore a due condizioni:

  • deve essere specificato nel regolamento (in caso contrario i costi sono a carico dell’impresa promotrice)
  • le spese di trasporto non devono essere superiori al valore del biglietto, poiché in tal caso si configurerebbe un’ipotesi di illusorietà del premio messo in palio

5. Numeri a tariffa agevolata: ai vincitori di un concorso a premi NON può venire chiesto di chiamare un numero a tariffa agevolata (del tipo 166/199/899) per scegliere il modello del premio vinto (per esempio quando il premio in palio può essere scelto tra vari tipi e colori) e per ricevere le informazioni su come ottenerlo.

La terminologia che usi nel Regolamento ha conseguenze

Fai molta attenzione alla terminologia che usi sia nel Regolamento che nel materiale pubblicitario: essa deve indicare con precisione il servizio o bene in premio, non può essere né fuorviante né ingannevole, per esempio

  • se nel regolamento si parla di “viaggio”, dovrai includere nel premio le spese di trasporto alla località del soggiorno e rientrare, altrimenti dovrai usare il termine “soggiorno
  • se nel regolamento si parla di un evento sportivo particolari (esempio, “Finale di Champions League”), dovrai specificare se sono incluse o meno le spese per recarsi all’evento oppure solo i biglietti per l’ingresso alla manifestazione

In conclusione, lo spirito della norma è quello di consentire alle aziende promotrici di realizzare manifestazioni a premi che permettano loro di creare maggiori profitti attraverso incrementi nelle vendite dei loro prodotti e servizi, non attraverso balzelli e/o oneri aggiuntivi sui consumatori. Non è consentito promettere premi che si rivelino illusori perché gravati da costi di consegna o che non possano essere fruiti senza dovere sostenere spese accessorie rilevanti.

Queste sono le regole in Italia e, almeno per una volta, sono molto sensate.

Se hai ancora dubbi su come redigere il regolamento del tuo concorso a premi, dubbi sui costi a carico dei vincitori, contattaci subito!

Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.