Le Manifestazioni a premio vietate

La manifestazioni a premio vietate

31 Agosto 2022

Indice dei Contenuti

Contrariamente a quanto si pensa e come descritto nelle pagine precedenti, in Italia è possibile realizzare qualsiasi tipo di concorso

  • concorsi di abilità
  • concorsi di sorte
  • concorsi di probabilità
  • concorsi misti con operazioni a premi
  • concorsi con obbligo di acquisto di prodotti
  • concorsi senza obbligo di acquisto di prodotti
  • social contest
  • etc

Basta seguire le regole e fare gli adempimenti burocratici richiesti dalla normativa e rispettare, come in ogni altro paese della UE, il GDPR.

Questa libertà tecnica e creativa non è concessa in molti altri paesi, sia all’interno che fuori dall’UE.

Ovviamente anche nel nostro paese ci sono dei limiti che fondamentalmente riguardano il vero scopo e l’attitudine dell’impresa promotrice che non può realizzare iniziative promozionali volte, per esempio, ad ingannare i consumatori né ad “invadere” la riserva del monopolio di stato. Ma in questi casi, creatività, strategia e tecniche promozionali non c’entrano.

L’elenco delle manifestazioni per le quali è vietato lo svolgimento è contenuto nell’articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Vediamole in dettaglio.

Le Manifestazioni a premio vietate

1. Mancata tutela della pubblica fede, parità di trattamento ed opportunità per i partecipanti

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa.

Lo scopo di questo divieto è evidente ed è quello di di tutelare tutti i partecipanti contro ogni abuso a loro danno, esigendo il rispetto delle condizioni di partecipazione dichiarate nel Regolamento della manifestazione ed assicurando il conferimento del premio solo a coloro che ne abbiano diritto.

Alcuni esempi di attività promozionali in cui è possibile individuare tale divieto sono elencati nella Circolare 28 marzo 2022 n. 1/AMTC:

a) operazioni che promettono un premio disponibile “fino ad esaurimento” (questo è in assoluto il caso più frequente in cui, come consulenti, bocciamo campagne proposte da potenziali clienti, indicando modifiche drastiche alle meccaniche che ci vengono sottoposte);

b) quando non è consentita la possibilità di un effettivo godimento dei premi ai vincitori: per esempio quando il premio in palio è un viaggio all’estero, se il tempo intercorrente tra la data di assegnazione del premio e la data di fruizione del viaggio è troppo breve per consentire al vincitore di ottenere i documenti di partenza (visti, documenti di identità, passaporti);

c) concorsi che non pongono tutti i partecipanti in condizioni di parità rispetto al conseguimento del premio attraverso l’utilizzo di criteri di valutazione non obiettivi;

d) manifestazioni che utilizzano modalità che solo in apparenza sembrano garantire la parità di trattamento mentre, in effetti, favoriscono solo alcuni dei partecipanti;

e) operazioni che subordinano il conferimento del premio ad una raccolta di prove d’acquisto basata sulla diversa qualità anziché sulla quantità: in questi casi la partecipazione è illusoria in quanto i partecipanti sono costretti ad un numero imprecisato di acquisti per sperare di trovare quelle mancanti;

f) concorsi che non assicurano un effettivo riscontro, attraverso l’elaborazione di tabulati o registrazioni, nell’attribuzione del premio in particolari iniziative basate su quiz, rebus e simili formulati tramite il telefono o via internet.

2. Elusione del monopolio di stato dei giochi e delle scommesse

Sono vietate le manifestazioni a premi in cui ai partecipanti viene richiesto di pagare un prezzo di un prodotto o servizio maggiorato rispetto al suo normale prezzo di vendita. In questo caso manca un reale scopo promozionale e si concretizza un’elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, perché la maggiorazione del prezzo praticata è di fatto il pagamento di una posta per partecipare ad un gioco.

Questa norma vieta un comportamento disdicevole sotto 2 aspetti

a) l’impresa fa concorrenza alle attività di monopolio statale sui giochi e scommesse;

b) l’aumento del prezzo di un prodotto applicato durante la manifestazione a premi scarica sui consumatori, anche quelli che non partecipano, il costo dei premi e/o dell’intera attività promozionale

Nella mia lunga attività di consulente mi sono imbattuto in tante richieste simili: almeno una volta l’anno scrive qualcuno che vuole stampare dei gratta & vinci e venderli in tabaccheria, ed almeno due volte l’anno scrivono imprese immobiliari che vogliono realizzare lotterie con in palio i loro immobili invenduti. Non ho mai lavorato per alcuno di loro.

3. Turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari

La Circolare 28 marzo 2022 n. 1/AMTC indica una fattispecie in cui è ravvisabile tale ipotesi, l’iniziativa promozionale in cui ai consumatori viene offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a quello del prodotto posto in vendita. << la produzione ed il commercio di un determinato prodotto o servizio potrebbero essere “turbati” nel loro andamento normale quando per esempio la vendita sia promossa mediante l’offerta di un regalo il cui valore sia tale da indurre il consumatore a scegliere quel prodotto non in virtù delle sue qualità ma in ragione esclusivamente del regalo offerto determinando, così, un’alterazione delle regole della concorrenza. La valutazione dell’assenza di “turbativa” non può che essere riferita ad ogni singolo caso concreto e a tutti gli elementi afferenti al caso e, in particolare, alle condizioni di mercato ed alla concorrenza relativa ad un determinato prodotto. Questa valutazione non potrà che essere effettuata in relazione ai principi comunitari, alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza consolidata in materia di concorrenza.>>

4. Promozioni di beni per i quali è vietata la pubblicità

Dal momento che le manifestazioni a premi sono definite come “manifestazioni pubblicitarie” è chiaro e pacifico che non si possono promuovere beni e servizi di cui è vietata la pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.

Rientrano in questa fattispecie i prodotti da fumo ed i prodotti farmaceutici  per questi ultimi l’art. 5 del D. Lgs n. 223/2006 ha ribadito che <<Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci>>.

Attenzione: farmacie e parafarmacie non vendono solo farmaci, vendono anche cosmetici, creme solari, prodotti di bellezza, integratori. Questi esercizi possono quindi promuovere concorsi ed operazioni a premi, ma solo su tutto l’assortimento diverso dal farmaco.

5. Violazione delle disposizioni del d.p.r. 430/2001

L’ultima fattispecie di divieto è generale: non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio che violano le disposizioni del D.P.R. 430/2001 tranne quelle contenute all’articolo 10, comma 1, relativo alla comunicazione preventiva da inviare al MiSE.

Sanzioni

Il controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio è esercitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale attività è svolta d’ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati. Sul controllo relativo all’elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse interviene anche l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono previste sanzioni diverse in ragione delle diverse tipologie di violazioni, clicca qui per vedere uno schema riassuntivo.

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Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.