Concorsi: premi proibiti e sanzioni previste

Concorsi: premi proibiti e sanzioni previste

25 Gennaio 2023

Indice dei Contenuti

Quali sono i premi proibiti nei concorsi italiani e cosa succede se non vengono osservate le debite procedure? Scoprilo con il nostro approfondimento.

Sapevi che ci sono articoli e valori che non possono essere messi in palio come premi di concorso? Ancora oggi ci sono persone che cedono alla tentazione di organizzare contest, riffe e lotterie senza osservare le debite procedure, ma cosa succede se si mettono in palio premi proibiti? Continua a leggere per scoprirlo.

Concorsi: ecco i premi leciti

Iniziamo ricordando brevemente la definizione di “concorso a premio”, che viene descritto come un’iniziativa con finalità (almeno in parte) commerciali organizzata per favorire, attraverso la promessa di ricompense, la conoscenza di marchi o aziende e la vendita di prodotti o servizi.

Nell’ordinamento italiano attuale, i premi considerati leciti all’interno di tali iniziative comprendono beni mobili e immobili, servizi, documenti di legittimazione e sconti. Sono ammessi gli oggetti digitali unici, realizzati anche utilizzando la tecnologia della blockchain, quali gli N.F.T. (Non Fungible Token) o altri con caratteristiche simili.

Concorsi: tutti i premi vietati

Nell’organizzazione e nella promozione di un concorso sul territorio italiano è vietato prevedere premi in denaro, premi in criptovaluta, in titoli di prestito pubblici e privati, in titoli azionari, in quote di capitale societario o di fondi comuni di investimento, in polizze di assicurazione sulla vita o sotto forma di beni dei quali è vietata la pubblicità. Inoltre, il valore del premio da considerare ai fini della promessa deve essere il cosiddetto “valore normale.

Beni a pubblicità vietata: ecco quali sono

Dal momento che i concorsi a premi rientrano nella categoria delle manifestazioni pubblicitarie, appare chiaro il perché sia vietata la promozione di beni e servizi che abitualmente non godono della possibilità di essere protagonisti di comunicazioni commerciali o, se lo sono, risultano soggetti a disposizioni legislative, ad autorizzazioni o a comunicazioni preventive.

I prodotti che rientrano in questa fattispecie sono gli articoli da fumo (legge 165/1962), quelli farmaceutici legati a prescrizione medica (art. 3 del DL 541/1992 e art. 5 del D. Lgs n. 223/2006), i presidi medico-chirurgici non contenuti nell’apposito elenco rilasciato dal Ministero della Salute, gli alimenti destinati ai lattanti (art. 10 della Legge n. 82/2009) e la partecipazione a giochi o scommesse con vincite in denaro.

Premi vietati: sanzioni comminabili

I controlli relativi alla corretta organizzazione di concorsi e altre operazioni a premi ricadono tra le facoltà esercitate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e consistono in attività svolte d’ufficio a campione o su segnalazione di soggetti interessati, con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel caso di controlli relativi a possibili elusioni del monopolio statale dei giochi e delle scommesse.

Nel caso in cui le autorità dovessero riscontrare violazioni in merito alla natura dei premi selezionati, ad esempio verificando una promozione di beni per i quali è vietata la pubblicità, la sanzione applicata alle imprese promotrici varia da uno a tre volte l’ammontare dell’IVA dovuta sul montepremi con un minimo di 2.582,28 euro. Inoltre, tale sanzione verrebbe raddoppiata nel caso in cui la manifestazione dovesse proseguire dopo che ne sia stato vietato lo svolgimento.

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Redazione Max Marketing

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