Concorsi premi ditte associate

Concorsi a premi realizzati da ditte associate

16 Febbraio 2024

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Il co-marketing promozionale: esempi di concorsi a premi realizzati da ditte associate

Due o più imprese possono associarsi per organizzare insieme un Concorso a premi, realizzando una campagna promozionale in comune e condividendone i benefici.

È una possibilità prevista dall’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che stabilisce che in caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute.

Facciamo alcuni esempi:

  1. associazioni di commercianti: più commercianti di uno stesso comune indicono un Concorso a premi al quale si può partecipare effettuando acquisti presso tutti i negozianti aderenti all’Associazione;
  2. produttore e rivenditore: al concorso a premi si può partecipare acquistando un prodotto di una azienda produttrice solo in determinate catene commerciali; casi molto frequenti nel settore idrotermosanitario in cui i produttori ingaggiano gli installatori professionali che acquistano dai rivenditori autorizzati.

Vi sono casi poco intuitivi in cui l’associazione tra imprese non è una possibilità bensì un obbligo:

  1. quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale o marchio;
  2. quando un’impresa realizza un concorso a premi in una Fiera, il cui accesso è a pagamento (il Ministero ritiene che il concorso realizzato dall’espositore faccia vendere più biglietti di ingresso all’ente fieristico).

Quando invece uno specifico rivenditore plurimarche mette in promozione un determinato prodotto, in linea generale non deve associare l’impresa produttrice, sempre che gli effetti pubblicitari dell’iniziativa premiale non determinino uno specifico interesse commerciale anche per il produttore.

 

Cosa implica l’associazione di imprese in una stessa manifestazione a premi?

Quando più ditte sono associate in una medesima manifestazione a premio, esse sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento di eventuali sanzioni. La responsabilità solidale NON si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che NON hanno concorso all’organizzazione della manifestazione.

Da un punto di vista prettamente operativo, proprio ai fini dell’individuazione di questa responsabilità solidale, è necessario indicare nel Regolamento del Concorso a premi e nel Quadro B del Prema online sia l’impresa promotrice sia tutte le ditte associate.

 

I concorsi a premi realizzati da ditte associate sono legali?

Giunti alla fine di questo articolo la risposta è ovviamente Sì: basta rispettare le regole e stare molto attenti nella stesura del Regolamento e della comunicazione al MIMIT.

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Massimiliano Ferrari

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. Direttore marketing in varie aziende, nel 2003 avvia la sua prima esperienza imprenditoriale. Nel 2007 fonda Max Marketing che guida ancora oggi. Nella sua carriera ha collaborato ad oltre 1.900 campagne promozionali. È socio FederPrivacy.

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